Con l’ordinanza n. 18097 pubblicata pubblicata il 31 agosto 2020, la terza sezione civile della Corte di Cassazione , si è pronunciata, in materia di circolazione stradale, statuendo che non vi è alcun obbligo per la vittima di un sinistro stradale, causato da un veicolo non identificato, di sporgere querela contro ignoti, al fine di ottenere l’accoglimento della domanda risarcitoria formulata nei confronti della compagnia designata dal Fondo di garanzia vittime della strada.
di G. Begani, M. Schiavone e MR. Oliviero
Il fatto
Querela
Ginevra Begani

Nel caso esaminato dalla Cassazione, avente ad oggetto la domanda di risarcimento nei confronti dell’Impresa designata dal Fondo proposta da un motociclista tamponato da una vettura, della quale egli riusciva ad identificare solo marca e modello, ma non il numero di targa, i due Giudici di merito (Giudice di Pace e Tribunale in funzione di Giudice dell’impugnazione) avevano rigettato la domanda sul presupposto che il danneggiato non avesse sporto la denuncia/querela contro ignoti.

La decisione della Cassazione
La Cassazione con l’ordinanza in esame osserva come entrambi i Giudici di merito abbiano errato, ritenendo indispensabile la preventiva denuncia dell’accaduto alle competenti autorità di polizia. Secondo la Suprema Corte i Giudici di merito hanno impropriamente individuato nella collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la tempestiva denuncia), un «elemento necessario ad integrare il requisito dell’impossibilità incolpevole» della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa”.
La Corte di Cassazione, “correggendo” l’errore commesso dal Giudice di Pace e dal Tribunale, ha accolto il ricorso del danneggiato, negando l’esistenza dell’automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda. Quanto statuito dalla Suprema Corte con la presente ordinanza rispetta, senza dubbio, il tenore letterale degli articoli 283, comma 1 del D. Lgs. n. 209/2005 e all’art. 19 della L. n. 990/1969…
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