di Bruno Pagamici
Prorogato il termine per richiedere l’indennizzo parziale delle polizze dormienti. Con una comunicazione pubblicata il 16 settembre sul sito del Ministero dello sviluppo economico, l’ultimo giorno utile per presentare la domanda, precedentemente fissato per il 15 settembre, è stato prorogato fino al prossimo 30 ottobre 2020. Si tratta del settimo avviso pubblico di proroga da parte del Ministero dello sviluppo economico. Con i precedenti sei sono state prese in considerazione le istanze di rimborso di polizze per le quali l’evento che ha determinato il diritto alla riscossione del capitale assicurato fosse successivo alla data del 1° gennaio 2006 e la conseguente prescrizione fosse intervenuta prima del 1° luglio 2011. Con il comunicato del Mise il nuovo avviso estende pertanto la finestra di rimborsabilità.

È il caso di ricordare che sul piano normativo l’importo delle polizze, dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti dormienti all’interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario va ad alimentare, a norma dell’art. 1, comma 345 della legge n. 266/2005, Fondo di indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dall’art. 1, comma 343 della predetta legge 266/2005.

La polizza dormiente. Per polizza dormiente si intende una polizza vita il cui capitale maturato non è stato liquidato per vari motivi: decesso del contraente/assicurato; non conoscenza di essere beneficiari di una polizza; scadenza della polizza, ecc. Le polizze non reclamate pertanto si definiscono dormienti in quanto si trovano nelle casse dell’intermediario, (banca, compagnia di assicurazione ecc.) e se dopo dieci anni non vengono reclamate vengono trasferite Fondo rapporti dormienti, presso la Consap, Concessionaria servizi assicurativi. Trascorsi altri dieci anni senza essere reclamate, le polizze dormienti vengono prescritte e non possono più essere rimborsate, neanche parzialmente.

La domanda può essere presentata tramite l’apposito portale alla Cosap, incaricata della gestione da parte del Ministero, e riguarda il rimborso parziale delle polizze assicurative vita prescritte per le quali siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;

2) prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2012;

3) rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;

4) non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti sei avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

Come chiedere il rimborso. Il rimborso può essere richiesto solo dal beneficiario della polizza, rivolgendosi all’intermediario a cui si era rivolto il titolare della polizza. In alternativa, il soggetto interessato potrà interpellare il Servizio ricerca polizze vita dell’Ania (Associazione nazionale delle imprese di assicurazione), a cui fornire il nome della persona che si ritiene possa essere intestataria della polizza, e inoltrare tante richieste per quanti si presume possano essere gli ipotetici beneficiari.

Le domande di rimborso vanno presentate esclusivamente al Portale unico Consap, previa registrazione.

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