IL VOSTRO QUESITO

Una Società Srl sottoscrive una polizza nel 2016 (durata decennale) con contraenza aziendale, assicurati i due soci e beneficiari sia per il rischio professionale che extra. Al 31/12/2019 l’azienda è stata sciolta e liquidata. E’ stata fatta quindi richiesta di chiusura anche della polizza, ma la compagnia si rifiuta, sostenendo che la polizza va riformata sui due assicurati in quanto sono persone fisiche ancora in vita. Naturalmente i due “ex-soci”, ora artigiani individuali, non hanno nessuna intenzione di riformare a loro nome una polizza che non ha più motivo esistere.

L’ESPERTO RISPONDE


Con la cancellazione di una società di capitali si configura un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni di essa si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
Ciò attiene ad eventuali premi scaduti non pagati antecedentemente la liquidazione della stessa. La domanda attiene però se il contratto debba sopravvivere in capo ai due singoli soci.
In questo caso la risposta è da ritenersi negativa.
Il rischio è sicuramente ancora in essere, come indicato anche nella domanda, ma occorre anche verificare l’interesse dell’assicurato alla copertura assicurativa. L’assicurazione infortuni in capo ai soci, si può presupporre che fosse sottoscritta, sia come forma di copertura di eventuali responsabilità civili in capo alla società (rischio professionale), sia quale forma di benefit a favore dei due soci (rischio extra-professionale). Venendo meno la società, viene meno sia l’elemento di rischio in capo alla stessa, sia la forma di retribuzione indiretta, costituita dal benefit.
I soci, a loro volta, per le loro attività individuali, potrebbero avere in essere altri rapporti assicurativi, sufficienti a garantire pienamente la copertura del danno in caso di infortunio e quindi non presentare interesse all’assicurazione.
In ogni caso, poi, la polizza anche se di durata decennale e sottoscritta con uno sconto iniziale di poliennalità, sarebbe disdettabile alla scadenza del quinto anno come previsto dall’art.1899 c.c.