L’Ordinanza n. 18076 del 2020 della Cassazione ha affermato che qualora il Giudice ometta di accordare all’assicurato la rifusione delle spese di resistenza, egli viola ipso facto l’art. 1917 co. 3 c.c., poiché nega all’assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto di assicurazione. È anche per questo motivo che tali spese possono anche eccedere il limite del massimale nella proporzione prevista dall’art. 1917, co. 3 c.c..

Conditio sine qua non

E’ doveroso precisare che affinché la Compagnia sia condannata a rifondere tali spese all’assicurato soccombente, è sempre necessaria una specifica domanda ad hoc in giudizio, nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato previsto dall’art. 112 c.p.c., la cui violazione infatti il ricorrente invocava nel procedimento in oggetto.

Al ricorrere di tale requisito, pertanto, la Compagnia sarà tenuta alla rifusione delle spese di resistenza, perché stabilito dalle clausole del contratto di assicurazione. Senonché, un piccolo chiarimento deve essere effettuato a proposito della eventualità che, tra le condizioni della polizza, sia inserito l’accennato c.d. patto di gestione della lite, accessorio al contratto di assicurazione, con il quale la Compagnia si impegna a gestire le vertenze giudiziali e stragiudiziali dell’assicurato in sede civile e penale.

Sull’argomento la Suprema Corte ha chiarito con l’Ordinanza n. 4202/2020, che, affinché la Compagnia possa negare il rimborso delle spese di lite al proprio assicurato, non è sufficiente l’astratta previsione del patto di gestione della lite all’interno del regolamento contrattuale assicurativo, «ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante» (nello stesso senso anche Cass. civ. Sez. II, ord. 14107 del 23 maggio 2019)…

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spese di resistenza