di Sonia Ciccolella

Gli esiti della consultazione della Consob danno ragione ad Anasf: anche nella distribuzione assicurativa il servizio va remunerato

Consob ha pubblicato nel mese di agosto gli esiti della consultazione, avviata lo scorso anno, volta ad adattare il Regolamento Intermediari alle norme sulla distribuzione di prodotti assicurativi di cui alla direttiva IDD, già recepita a livello primario nel Testo unico della Finanza e nel Codice delle Assicurazioni Private. La consultazione della Commissione riguardava specificamente la distribuzione degli IBIP, nel cui ambito sono inclusi tutti i prodotti assicurativi la cui scadenza o il cui valore di riscatto sono esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Anasf ha partecipato alla consultazione, nonché ad un incontro presso la sede della Consob sul medesimo tema, segnalando all’Autorità le notevoli criticità legate alla remunerabilità del servizio di consulenza su base sia indi-pendente che non indipenden-te che derivavano dalle norme proposte dalla Commissione. La consultazione Consob aveva infatti stabilito che la consulenza resa nell’ambito della distribuzione assicurativa degli IBIP, quando obbligato-ria o svolta su iniziativa del distributore, dovesse essere gratuita per il cliente. Anasf nella memoria inviata aveva contestato tale disposizione e richiesto a Consob di confermare l’ammissibilità degli incentivi in relazione alla distribuzione assicurativa, congiuntamente alla prestazione di consulenza su base non indipendente, in piena analogia alla disciplina MiFID II. La Consob nel documento finale, accogliendo le istanze di Anasf, ha riconosciuto la possibilità per gli operatori, sotto il profilo della remunerazione dell’attività prestata, di ricevere pagamenti diretti dai clienti sotto forma di commissioni esplicite.
L’Autorità negli esiti della consultazione ha inoltre specificato che la consulenza non indipendente può assumere una connotazione imparziale, comportando lo svolgimento di un’attività che già possiede per il cliente quel valore aggiunto riconosciuto dalla disciplina IDD attraverso la fattispecie della «consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale», allorché si sostanzi nella valutazione di un sufficiente numero di IBIP disponibili sul mercato.
La soluzione prescelta dalla Commissione consente di preservare le specificità dei modelli di servizio adottati dagli intermediari fondati su una relazione con il cliente di tipo continuativo. Attraverso lo svolgimento dell’attività di consulenza sugli IBIP all’interno del più ampio contesto della prestazione del servizio MiFID di consulenza in materia di investimenti, si consente all’investitore di beneficiare di una valutazione di adeguatezza ampia e onnicomprensiva, basata su tutte le componenti del portafoglio, ovvero sia strumenti finanziari che IBIP.
Nella memoria inviata Anasf accoglieva inoltre con favore la volontà, espressa da Consob nella relazione introduttiva alla consultazione, di sancire a livello normativo la possibi-lità di semplificare gli adempimenti per gli operatori, riconoscendo la validità delle ore di aggiornamento professionale svolte su materie comuni tanto ai fini dell’iscrizione e della permanenza nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), quanto ai fini dell’adempimento delle disposizioni del Regolamento Intermediari (Requisiti di conoscenza e competenza), accogliendo così una istanza di razionalizzazione e di sempli-ficazione da tempo sostenuta dall’Associazione. Più precisamente Anasf aveva proposto una riformulazione delle disposizioni regolamentari al fine di chiarire che il mutuo riconoscimento delle ore di aggiornamento professionale sancito dalla Commissione valesse non solo per i membri del personale che operano all’interno dei locali dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, ma anche per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Consob ha accolto l’istanza di Anasf prevedendo il mutuo ri-conoscimento dell’attività for-mativa anche per i consulenti finanziari. Tale previsione normativa potrebbe comunque subire ulteriori variazioni nel momento in cui saranno definitive le modifiche attualmente in corso di revisione da parte della Consob in materia di conoscenze e competenze di chi presta consulenza. (riproduzione riservata)

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