GIURISPRUDENZA

Il danno alla vita di relazione compromessa da una lesione può essere riconosciuto come personalizzazione, ma non considerato come danno esistenziale perché sarebbe una duplicazione del danno biologico

ASSINEWS 322 – settembre 2020

Per valutare correttamente l’entità del risarcimento richiesto dall’attore, i Tribunali devono sempre tenere in debita, consi­derazione tutte le conseguenze lesive derivanti dall›evento dannoso, nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il giudice è, pertanto, tenuto ad un accertamento effettivo e concreto della sussistenza di tutti i danni lamentati, ammettendo, quindi tutti i necessari mezzi di prova e facendo ricorso, quindi, soltanto all’esito degli stessi, anche al sistema delle presunzioni e del fatto notorio.

Danno biologico ed esistenziale
Rappresenta, quindi, un’indefettibile duplicazione risarcitoria il riconoscimento del danno biologico e di quello esisten­ziale, come poste di danno distinte ed autonome, poiché esse appartengono alla stessa area protetta dall’art. 32 della Carta Costituzionale. In tal senso il pregiudizio subito dall’attore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2059 codice civile deve risultare unitario e ominicomprensivo dovendo essere ricompreso lo stesso nell’ampio genus del danno biologico.

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