IL VOSTRO QUESITO

Quali sono i criteri per determinare una I.P. da malattia? Per quanto riguarda la garanzia infortuni esistono le tabelle Ania o Inail e le percentuali associate alla tipologia di trauma, mentre per quanto riguarda la malattia nelle Cga della polizza di una compagnia, non si fa riferimento ad alcuna tabella né, mi pare, la compagnia può accettare la valutazione del medico per l’invalidità civile.

L’ESPERTO RISPONDE


La copertura assicurativa per il caso di IPM non differisce, se non nella causa, da quella per IP da infortunio.

Pertanto anche i criteri liquidativi non differiscono e sono relativi alla quantificazione del danno, nella misura della perdita, in forma percentuale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. E così recitano anche le CGA a noi inviate della compagnia in esame.

Effettivamente tali CGA non includono una tabella (ANIA o INAIL o altra contrattualmente stabilita) da prendersi a riferimento per la quantificazione dell’Invalidità. Dovranno pertanto prendersi esclusivamente a riferimento i criteri previsti in polizza negli articoli relativi alle modalità di accertamento e corresponsione dell’Invalidità ed alle altre previsioni contrattuali, comunque prive di un riferimento “oggettivo” alla determinazione del grado di invalidità. La polizza, infatti, non include regole “alternative” a quelle normalmente previste dalle tabelle INAIL e ANIA.

Ciò potrebbe determinare una maggiore “difficoltà”, tra le Parti, ad addivenire ad un accordo qualora, concordemente, non si trovasse un accordo. Nel caso, si dovrà ricorrere all’Arbitrato Medico o alle altre forme di conciliazione extra-giudiziale o, in ultima istanza, ricorrere in giudizio.

Da ultimo si segnala, a mitigazione di tale rischio di “incertezza”, che, sia la tabella ANIA che quella INAIL, fanno principalmente riferimento a perdite anatomiche e/o funzionali principalmente di arti, superiori ed inferiori, più che di organi ed apparati. Quindi più consone alla valutazione delle conseguenze invalidanti di infortuni, che di malattie, pur rappresentando un oggettivo riferimento da considerare, attraverso un criterio di “analogia”, in caso di valutazione di organi ed apparati non inclusi in tale elenco.