di Enrico Santi
Possibilità di installare gli autovelox fissi, previo decreto prefettizio, anche nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali. Previsione di un decreto del Mit per regolamentare l’omologazione dei varchi elettronici di accesso ad aree pedonali, zone a traffico limitato, corsie e strade riservate. Proroga delle scadenze per la revisione periodica dei veicoli. Revisione e aggiornamento del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada. Possibilità di conferire ai netturbini poteri di accertamento delle violazioni sulla sosta o fermata dei veicoli che ostacolano la loro attività. Introduzione nel codice della strada della classificazione e definizione di zone scolastiche urbane, strade urbane ciclabili e corsie ciclabili. Obbligo per i conducenti di veicoli a motore di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio, e ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili. Possibilità per i tricicli aventi determinate caratteristiche di circolare in autostrada e sulle superstrade. Sono tra le novità in materia di circolazione stradale previste dal disegno di legge di conversione del decreto legge semplificazioni 76/2020, su cui oggi la Camera voterà la fiducia posta dal governo sul testo approvato dal Senato (voto definitivo previsto domani). Vediamo alcune novità.

Autovelox fissi. Di grande impatto è la previsione che il decreto prefettizio in relazione al decreto legge n. 121/2002 potrà autorizzare l’installazione di dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del codice della strada su tutte le strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali e non più soltanto sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento. Vengono in sostanza aggiunte tutte le altre strade finora escluse, in particolare le strade urbane di quartiere e le strade locali, per le quali comunque dovranno sussistere le consuete condizioni (tasso di incidentalità, condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico ecc).

Varchi aree pedonali e ztl. Nel caso di contestazione differita consentita per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate (o, e questa è una novità, «on accesso o transito vietato») non è più previsto che i dispositivi siano quelli individuati dall’art. 17, c. 133-bis, della legge n. 127/97, ma è richiesto che i dispositivi siano omologati ai sensi di un apposito regolamento emanato con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Revisione dei veicoli. In considerazione dello stato di emergenza correlata al Covid-19, potranno circolare fino al 31 ottobre i veicoli che devono essere sottoposti entro il 31 luglio alle attività di visita e prova o alle attività di revisione. Inoltre potranno circolare fino al 31 dicembre i veicoli da sottoporre a detti controlli entro il 30 settembre e fino al 28 febbraio 2021 i veicoli per i quali vige la scadenza del 31 dicembre. Per ridurre i tempi di espletamento delle attività di revisione dei veicoli, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti tecnici potranno essere svolti anche dagli ispettori di cui al dm infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017.

Accertamenti cds da parte dei netturbini. Previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione, il sindaco potrà conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni stradali anche ai dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, per l’accertamento delle violazioni riguardanti la sosta o la fermata connesse all’espletamento delle loro attività.

Zona scolastica. Nel codice della strada sarà inserita la definizione di zona scolastica come zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico: potranno essere limitate o escluse la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco.

Strade urbane ciclabili. Nell’ambito della classificazione delle strade sarà aggiunta la strada urbana ciclabile, definita come strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.

Corsie ciclabili. All’art. 3, c. 1, del codice della strada saranno inserite le definizioni di corsia ciclabile e di corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. La corsia ciclabile per doppio senso ciclabile viene definita come parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile, qualora risulti non agevole l’incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che vi circolano.

Velocipedi. Le norme del codice della strada che contengono prescrizioni su come devono procedere i ciclisti (ovvero su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, e sempre su unica fila fuori dai centri abitati, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro) non si applicheranno sulle strade urbane ciclabili. I velocipedi dovranno transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi. Sulle strade urbane di quartiere, sulle strade urbane ciclabili, sulle strade locali e sugli itinerari ciclopedonali, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, potrà essere disposto con ordinanza che i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. I conducenti dei veicoli a motore avranno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio e ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili. Ciò comporterà per gli enti proprietari o concessionari delle strade l’obbligo di conformare la segnaletica stradale verticale e orizzontale immediatamente dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge semplificazioni. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto a usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del ciclista.

Taxi e ncc. Per quanto concerne i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (art. 85 cds) o a servizio di piazza (art. 86 cds) o a servizio di linea per trasporto di persone (art. 87 cds), il ministro delle infrastrutture individuerà, con proprio decreto, i veicoli soggetti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.

Documento unico di circolazione. Viene differito dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 il termine entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

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