IL VOSTRO QUESITO

Il cliente Alfa chiede urgentemente l’emissione di una polizza assicurativa all’agente assicurativo Beta.
L’agente Beta ottempera alla richiesta e, data l’urgenza, mette a copertura la polizza, pagando il premio di tasca propria alla compagnia assicurativa Gamma. Il cliente Alfa, successivamente, non paga il dovuto all’agente Beta, il quale fiducioso nel pagamento del premio non chiede alla compagnia Gamma lo storno della copertura assicurativa e non agisce entro un anno dall’accaduto verso Alfa.
Ritenendo che il caso non possa rientrare nell’ipotesi di mancato pagamento del premio (che risultava regolarmente e formalmente corrisposto a Gamma), ma semplicemente di mancata corresponsione di obbligazione pecuniaria, il quesito è dunque il seguente: può Alfa, ora che è trascorso più di un anno dall’evento, agire verso Beta? A che titolo giuridico può farlo?
Il quesito riveste particolare importanza in quanto accade spesso che il pagamento del premio da parte dei clienti non avvenga contestualmente alla consegna del titolo, con l’implicita intesa che il pagamento verrà di lì a breve effettuato da parte del cliente a mezzo bonifico.
In tali casi, può configurarsi un’irregolarità nel comportamento dell’intermediario che ha consegnato il titolo senza immediatamente conseguirne il pagamento?

L’ESPERTO RISPONDE


Innanzitutto, rileviamo una inesattezza nella domanda posta, in cui viene chiesto se Alfa (il cliente) può agire dopo un anno nei confronti di Beta (l’agente) e non viceversa.
Si concorda col lettore sul fatto che il premio risulta formalmente (e sostanzialmente) pagato. Ciò rileva però ai soli fini della copertura, con riguardo ai rapporti con la compagnia e con i terzi in caso di assicurazione per la responsabilità civile.
Il mancato pagamento del premio assicurativo determina l’insorgere in capo all’assicuratore di un diritto di credito nei confronti del contraente, ma nel caso in esame il pagamento del premio è stato regolarmente effettuato a cura ed onere dell’intermedario attraverso una anticipazione per conto del cliente.
L’intermediario potrebbe comunque far valere il diritto ad incassare il premio in nome e per conto della compagnia mandante se non fosse andato in prescrizione, essendo trascorso più di un anno dalla scadenza del contratto.
L’agente potrebbe ancora agire nei confronti del cliente per indebito arricchimento, ammesso di poter provare che il premio è stato pagato alla compagnia dall’agenzia anticipandolo per conto del cliente.
Suggeriamo di operare, in caso di anticipazione del premio a favore del cliente per motivi commerciali, in modo di avere sempre un riscontro scritto e di accettazione da parte del soggetto agevolato, così che in caso di insolvenza l’agente possa provare il suo credito.