IL VOSTRO QUESITO

Per l’iscrizione al RUI nella sezione E da parte di un intermediario di primo livello oltre all’accertamento dei requisiti previsti dalle norme IVASS è indispensabile controllare se presso la Camera di commercio e sullo statuto della società deve essere indicata anche l’attività di “assicurazione” ovvero distribuzione assicurativa?

L’ESPERTO RISPONDE


Un intermediario di primo livello (iscritto cioè in una delle seguenti sezioni del Rui: A, B, D, F) può iscrivere al Registro un proprio collaboratore solo dopo averne accertato il possesso dei requisiti di onorabilità e dì professionalità secondo quanto previsto dalla vigente normativa (Codice delle Assicurazioni e conseguente Regolamento Ivass 40/2018)
Ciò premesso occorre verificare il ruolo del soggetto da iscrivere al Registro e la natura del suo rapporto giuslavoristico con l’Intermediario di primo livello.
Se si tratta di un dipendente che svolge l’attività di intermediazione fuori dai locali non è necessaria naturalmente alcuna iscrizione al Registro imprese in quanto intercorre un regolare rapporto di lavoro subordinato.
Se invece si tratta di un produttore o di un subagente con il quale intercorre un rapporto tra mandante (l’intermediario di primo livello) e mandatario (il collaboratore), quest’ultimo, secondo la normativa fiscale vigente è considerato impresa (sia esso società o persona fisica) e di conseguenza deve essere registrato nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio.
Di conseguenza nella descrizione dell’attività l’interessato (produttore o subagente) deve indicare al momento dell’iscrizione al Registro imprese, la sua qualifica di distributore assicurativo anche precisando il codice ATECO di riferimento. Se l’interessato si è costituito in forma societaria analoghe indicazioni devono essere presenti nello statuto e nell’atto di costituzione.