Il Decreto Semplificazioni (l’art. 37 del D.L. 76/2020 ha modificato in parte il Codice di amministrazione digitale: D.lgs 82 del 2005) ha previsto che entro il termine del 1° ottobre 2020, tutte le imprese debbano comunicare al Registro delle Imprese presso la CCIAA il proprio indirizzo PEC (ora definito “domicilio digitale”) qualora non abbiano già provveduto a tale adempimento.
La comunicazione al Registro delle Imprese avviene normalmente al momento della costituzione dell’impresa ma, alla luce del nuovo regime sanzionatorio, è necessario verificarne la registrazione ed il suo corretto funzionamento per evitare di incorrere in sanzioni.

E’ quindi opportuno verificare che la pec relativa alla propria impresa/ (società o dtta individuale) risulti attiva e siaregistrata presso il Registro delle Imprese.

Per verificare l’iscrizione nel Registro delle Imprese del proprio indirizzo PEC – Domicilio Digitale, è sufficiente accedere alla pagina di ricerca nel sito internet del Mise con il link http://www.inipec.gov.it/cerca-pec selezionare la voce “Professionisti” oppure “Impresa”, e riportare il solo indirizzo pec, mettere quindi il flag “non sono un robot” e cliccare su “cerca pec”.

Se la Vostra PEC risulterà iscritta non è necessario fare altre operazioni.

I soggetti il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, ovvero, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno inveceregolarizzare la propria posizione entro il 1° ottobre 2020.

Le sanzioni per la mancata comunicazione o per pec inattiva ammontano:

· da un minimo di Euro 206 a un massimo di Euro 2.064 per le società;

· da un minimo di Euro 30 euro a un massimo di Euro 1.548 per le imprese individuali.

Pec