In caso di violazione degli obblighi informativi, non ha alcuna rilevanza il profilo di rischio dell’investitore e la sua esperienza in materia, perché le informazioni da trasmettere al cliente debbono essere concrete e specifiche in riferimento a ogni singolo prodotto d’investimento e le stesse vanno comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell’investitore e dal peso dell’investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario l’investitore può selezionare quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo.

Violazione obblighi informativi

Cassazione civile sez. I, sentenza dell’11/06/2019 n. 15709