IL FATTO

Autore: M. Borsoi
ASSINEWS 311 – settembre 2019

Il fatto
Prima o poi capita a tutti di sentirsi chiedere: “per quale valore intende assicurare la casa”? Si tratta della classica domanda che l’assicuratore rivolge al proprio cliente intenzionato a proteggere il proprio patrimonio dal rischio di incendio. Poco cambia se il bene da assicurare è una semplice villetta, un condominio, un fabbricato adibito ad uso deposito, industriale, agricolo.

Quello che non cambia è l’imbarazzo che prova in quel momento il potenziale assicurato di fronte ad una domanda che ancorché posta banalmente sottintende invece una risposta articolata e precisa.

Una premessa
Nel nostro ordinamento giuridico, il contraente assume, all’interno del contratto di assicurazione, la qualifica di proponente del rischio da assicurare, in questa veste egli è tenuto a fornirne l’esatta rappresentazione. Allo stesso spetta anche il compito di determinare il valore della cosa, ovvero del bene da assicurare. È pertanto vivamente consigliato confidare sui suggerimenti che qualche solerte assicuratore avanza in questo senso; un suo errore di valutazione, ancorché compiuto in assoluta buona fede si ritorce sul contraente assicurato.

Cosa ne pensate
Se state quindi pensando ad assicurare il vostro deposito di macchinari, attrezzature di cantiere e materiali edili, conto il rischio di incendio, uno dei primi compiti di un assicurato è quello di attribuire ai predetti beni il loro corretto valore. Ma per farlo è necessario sapere innanzitutto dove vanno allocati i diversi beni; quando ad esempio si deve valorizzare l’immobile cosa si considera? Consideriamo il solo fabbricato occupato dall’assicurato o va considerato anche lo spazio esterno, le recinzioni, i cancelli? Altra precisazione: l’impianto elettrico e gli altri impianti di servizio al fabbricato sono da annoverare come beni mobili e quindi conteggiati in polizza nella partita “contenuto” o come beni immobili da computarsi nella partita fabbricato?

La risposta della polizza assicurativa
Non esiste una risposta esatta a priori, ma esiste per ogni polizza di assicurazione la specifica definizione per ciascun bene da assicurare. Vediamo una classificazione generica presa da una comune polizza incendio.
Contenuto:
Macchinari, attrezzature, arredamento, merci ed apparecchiature elettroniche, così come definiti alle rispettive voci.

Apparecchiature Elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione, impianti di prevenzione, di segnalazione e di allarme, impianti telefonici (esclusi i telefoni cellulari), parti elettriche ed elettroniche delle attrezzature e dei macchinari, personal computer, bilance elettroniche, registratori di cassa, terminali di POS ed altre apparecchiature per ufficio che abbiano componentistica elettronica (quali, a titolo esemplificativo, fotocopiatrici, stampanti, fax).

Cose particolari
Qualora non costituiscano prodotti dell’azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés, schede (non telefoniche), dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

Effetti personali del contraente e degli addetti
Valori, oggetti di solo uso personale, indumenti e relativi accessori. Non sono considerati effetti personali biciclette, veicoli a motore e loro parti, natanti e loro parti.

Macchinario – Attrezzatura – Arredamento
Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento ed impianti non rientranti nella definizione di “fabbricati”, serbatoi e silos non in muratura, mezzi di pesa (eccettuate quelle rientranti nella definizione di “apparecchiature elettroniche”), nonché di traino e di trasporto non iscritti al pubblico registro automobilistico, vestiario, arredamento, mobilio, cancelleria, valori. Se i locali sono in affitto, sono comprese le addizioni e migliorie apportate dal contraente locatario anche se rientranti nella definizione di “fabbricato” (a titolo esemplificativo: impianti fissi a servizio del fabbricato, quali impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, tappezzerie, rivestimenti, serramenti). Sono altresì compresi le cose particolari, i valori, i preziosi, gli oggetti d’arte nonché gli effetti personali del contraente e degli addetti.

Merci
Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’azienda assicurata, sia semilavorati che finiti, beni in lavorazione, manutenzione, riparazione o in deposito, scorte e materiali di consumo, imballaggi, contenitori, supporti, scarti e ritagli di lavorazione e quant’altro di simile e pertinente all’attività assicurata, infiammabili (come da successiva definizione), merci speciali (come da definizione successiva) ed esplodenti (come da definizione successiva). Nel valore delle merci sono comprese le accise ed i diritti doganali. Si considerano merci anche i veicoli targati ed i ciclomotori oggetto di commercializzazione. Non sono considerati merci i valori di pertinenza dell’azienda e le cose particolari.

Fabbricato
Il complesso delle opere edili, costituito da più fabbricati o corpi di fabbricato, complete o in corso di costruzione, tutte le opere murarie e di finitura compresi i fissi e gli infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancelli, pavimentazione esterna, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, antenne. Sono inoltre comprese le dipendenze ed eventuali depositi di riserva, purché situate in ubicazioni distanti meno di 100 metri da quella indicata nella scheda di polizza, gli affreschi, le statue e le decorazioni amovibili non aventi valore artistico, le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti, nonché le quote delle parti di immobile e di impianti costituenti proprietà comune. È altresì compresa anche la porzione adibita ad abitazione del titolare, se intercomunicante con gli altri locali adibiti ad attività. È esclusa l’area e quanto indicato nella definizione di contenuto.

In conclusione
Dare un valore alle cose
Una volta conosciuto l’esatta definizione delle cose da assicurare sarà possibile calcolare e determinare il loro valore. Come premesso, fornire la risposta corretta non è agevole, anche perché manca ancora un passaggio fondamentale, ovvero stabilire il parametro di valutazione del bene. Un fabbricato ha infatti un valore di mercato, ovvero un prezzo di vendita determinato dal valore commerciale del bene; potrebbe altresì essere valutato considerando il valore di ammortamento in bilancio, ma entrambi questi due casi non coincidono con le aspettative dell’assicuratore che invece chiede gli venga comunicato l’esatto valore di ricostruzione a nuovo. Qualora si tratti invece di un macchinario si parlerà di valore di rimpiazzo a nuovo. Il compito di un assicurato è quindi quello di fornire questi esatti valori che verranno poi riportati in polizza. Sulla base di detti valori si formerà anche il premio di polizza che è direttamente proporzionale alla somma assicurata. Se la somma indicata dovesse comunque rivelarsi sbagliata? Nel prossimo numero la risposta e il doveroso approfondimento.