Provincia di Bolzano: opere sotto il mln senza validazione

Il governo prova a frenare le leggi regionali in violazione del codice appalti, ma intanto si susseguono le norme in dissonanza con la normativa statale: da un lato il governo impugna la legge siciliana, dall’altro la provincia autonoma di Bolzano legifera in palese contrasto con lo stesso codice appalti.
È quanto sta accadendo in queste ultime settimane, dopo che il consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale della Sicilia del 19 luglio 2019, n. 13 (il collegato al ddl n. 476 «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019-legge di stabilità regionale 19 luglio 2019, n. 13»), nella parte che ha modificato le modalità di gara ed i metodi di aggiudicazione dei lavori pubblici.

Si tratta, in particolare, dell’articolo 4 della legge regionale che dispone in primo luogo che, in Sicilia, le stazioni appaltanti sono tenute a utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavoro di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l’affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo.
La normativa regionale prevede inoltre che la soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10%, sia delle offerte di maggiore ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali.

Se il valore dato dal calcolo del 10% è con la virgola, tale valore è arrotondato all’unità superiore. Se poi la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dei concorrenti, ammessi dopo il taglio delle ali, è dispari, la media è incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora invece la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata.
Il comma 2 della disposizione stabilisce quindi che la gara è aggiudicata all’offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest’ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all’offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest’ultima.

La disposizione, che finisce per incidere sulle modalità di scelta del contraente, intervenendo in materia di tutela della concorrenza, ambito più volte definito dalla giurisprudenza costituzionale di competenza esclusiva statale sarebbe entrata in vigore il 30 settembre se il governo non avesse deciso, nel primo consiglio dei ministri del governo Conte 2 di impugnare la norma di fronte alla Corte costituzionale. E la regione isolana risulta anche «recidiva»: nel 2016 la Corte costituzionale (sentenza n. 263) aveva dichiarato illegittimi alcuni commi della legge n. 12 del 2011, introdotti dalla legge n. 14 del 2015 che avevano introdotto autonomi criteri di valutazione ed esclusione rispetto alla normativa nazionale (nella specie il vecchio codice degli appalti, dlgs 163/2006) con un meccanismo analogo alla norma adesso di nuovo impugnata.

Di recente poi è stata la provincia autonoma di Bolzano a inserire un nuovo comma nell’articolo 15 della legge n. 16 del 2015 prevedendo che «per la progettazione di opere di importo inferiore a un milione di euro la verifica e la validazione non sono necessarie ». Al di là della palese differenza rispetto alla norma nazionale che non contiene questa esclusione per la verifica dei progetti, andrebbe compresa la ratio dell’intervento legislativo: in particolare, qualcuno dovrebbe spiegare perché un’opera pubblica da 950 mila euro, magari di particolare delicatezza sotto il profilo della sicurezza, non dovrebbe essere soggetta a validazione.

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