Pronto il regolamento di Ivass e Consob sulle unit link e sulle gestioni separate. La rivoluzione Idd aumenta il livello della trasparenza e delle tutele a favore dei clienti. Per i prodotti senza garanzia del capitale sarà obbligatorio conoscere il patrimonio e il reddito degli assicurati
di Anna Messia

Sarà obbligatorio fornire un servizio di consulenza per la vendita di tutte le polizze vita che non prevedono la garanzia del capitale. È questa una delle novità più significative contenute nel nuovo regolamento firmato a quattro mani da Ivass e Consob che recepisce in Italia la nuova direttiva europea in materia di distribuzione assicurativa (Idd) sugli Ibip (in pratica le polizze di ramo primo, terzo, quinto e multiramo) e promette di rivoluzionare il settore. Norme che hanno l’obiettivo di aumentare la tutela del cliente assicurativo, iniziando dalla fase di ideazione del prodotto e coinvolgendo ogni aspetto della distribuzione assicurativa: dalle modalità di vendita, all’informativa da fornire al cliente in fase pre e post contrattuale, al monitoraggio nel tempo delle performance del prodotto come gli incentivi, ovvero i compensi pagati dall’intermediario da un soggetto diverso dal cliente. In pratica con la Idd (che rappresenta il corrispettivo di Mifid II nel settore finanziario) l’impresa di assicurazione è responsabile di tutto il ciclo produttivo e distributivo, ed è tenuta a verificare che la vendita dei propri prodotti avvenga rispettando tale obiettivo, sia nel settore danni sia in quello Vita. L’autorità assicurativa nei mesi scorsi ha già emanato tre regolamenti per dare attuazione alla Idd per quanto riguarda le sanzioni, la distribuzione e l’informativa. Mancava però un ultimo tassello, fondamentale, dove le competenze di Ivass si incrociano con quella Consob: gli Ibip appunto.
Le due autorità, presiedute rispettivamente dal direttore generale della Banca d’Italia, Fabio Panetta e da Paolo Savona, a differenza del passato, hanno deciso in questo caso di lavorare fianco a fianco per evitare che uno stesso prodotto potesse essere regolato diversamente se venduto da un agente assicurativo o da un broker (su cui è competente Ivass) rispetto alla banca o alle Poste (su cui interviene Consob). «Nel 2018 abbiamo deciso che questi due regolamenti fossero il più possibile speculari. Anziché consultarci, abbiamo lavorato insieme», ha spiegato il segretario generale Ivass, Stefano De Polis, aggiungendo che i regolamenti che recepiscono la Idd «sono speculari per dare un contesto normativo omogeneo» agli stessi prodotti. Le consultazioni sul nuovo regolamento, aperte ieri, si chiuderanno il prossimo 31 ottobre con l’emanazione attesa per fine anno, ma è probabile che, vista la portata innovativa delle nuove norme, le autorità aspetteranno fino ad aprile per chiedere agli operatori di adeguarsi.
Ora si attendono le osservazioni al documento di consultazione e le previsioni sono per un’ampia partecipazione. Perché, come detto, le norme suonano rivoluzionarie. A partire alla richiesta di un regime di consulenza obbligatoria per la vendita dei prodotti Ibip più complessi. Si tratta in pratica di tutte le polizze vita che non garantiscono il recupero dei premi versati. Quindi, di certo, le unit e le multiramo, ma anche le gestioni separate nel caso in cui non venga garantita le restituzione a scadenza dell’intero capitale potranno essere vendute esclusivamente in un regime di consulenza. In tutti questi casi le tutele per i risparmiatori vengono quindi rafforzate, con le reti di vendita che dovranno valutare la corrispondenza del prodotto con la propensione al rischio e la situazione finanziaria del cliente che, dal canto suo, dovrà fornire un set aggiuntivo di informazioni sul suo reddito e sul patrimonio.
Non solo. Tra le altre cose il nuovo regolamento rafforza per esempio il ruolo del consiglio di amministrazione nella definizione dei prodotti assicurativi (pog), disciplina i test cui i produttori devono sottoporre i propri prodotti prima di avviarne la vendita e chiarisce che gli incentivi sono legittimi soltanto se innalzano le qualità del servizio offerto e non hanno effetti negativi sull’interesse del contraente. (riproduzione riservata).

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