di Adelaide Caravaglios

Esula dalla normale diligenza del conducente il controllo costante dell’uso della cintura di sicurezza da parte del passeggero trasportato sul sedile posteriore: lo hanno chiarito i giudici della III sezione civile nell’ordinanza n. 21994/2019, intervenendo sul ricorso di una coppia di coniugi avverso la sentenza di merito a seguito della quale veniva ridotto l’ammontare del danno, subito dal loro figliolo, nella misura del 30% sul presupposto che il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di quest’ultimo, danneggiato, aveva avuto «un’efficienza causale» di pari percentuale nella causazione del sinistro.
In sede di censura i ricorrenti lamentavano il fatto che la corte territoriale non aveva adeguatamente valutato le deduzioni formulate e che non era stato «previamente provato che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto il danno».
Di diverso avviso sono stati i giudici di legittimità a parere dei quali la Corte aveva provveduto a ridurre il quantum risarcitorio sulla base di alcune argomentazioni: il fatto che l’art. 172 codice della strada imponga l’utilizzo delle cinture di sicurezza non operando alcun distinguo fra la seduta posteriore e quella anteriore del veicolo; che l’allacciamento delle stesse costituisce «fatto idoneo ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro», dal che ne consegue che il loro omesso uso da parte della persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale integra un «rilevante» comportamento colposo nella causazione del danno; e infine che «il conducente dell’autovettura non è destinatario della norma, che impone al trasportato di indossare la cintura di sicurezza… in ogni caso, sebbene vi sia l’obbligo del conducente di effettuare la circolazione in condizioni di sicurezza, esula dalla normale diligenza, anche perché trattasi di una condotta di non semplice realizzazione, il controllo costante dei passeggeri presenti sui sedili posteriori, differentemente dall’ipotesi in cui il trasportato si trovi sul sedile anteriore».
Hanno quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre al contributo unificato.
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