L’eccezione di prescrizione sollevata da un co-obbligato solidale ha effetto estintivo anche nei confronti dell’altro (o degli altri) co-obbligati tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell’assicuratore, co-obbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non si sia costituito in giudizio.

Di converso, nell’ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest’ultimo espressamente rinunci a eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall’assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all’azione contrattuale nei confronti dell’assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio, onde sentire in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all’illecito così come rappresentato e contestato dall’attore.

Cassazione civile sez. III, 13/06/2019 n. 15869