Un altro tassello per l’operatività del Fascicolo elettronico arriva con la circolare dell’AgId
A breve il cassetto sanitario sarà accessibile da tutta Italia
Pagina a cura di Antonio Ciccia Messina

Fascicolo sanitario a portata di click. Tutti i dati significativi sulla propria salute (patologie, interventi, esami clinici ecc.) in un unico raccoglitore elettronico, disponibile subito e pronto all’uso soprattutto per il personale sanitario, chiamato, anche d’urgenza, a prestare le cure del caso a una persona in ipotesi incosciente e non in grado di riferire su allergie, terapie in corso, precedenti significativi, e così via. Questo traguardo, che potremmo definire un «cassetto sanitario individuale», è più vicino grazie alla circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale, AgId, n. 3 del 2 settembre 2019, che contiene la disciplina dettagliata per la consultazione del proprio account sanitario sempre e dovunque. Cosa possibile, a breve, se in possesso delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Infatti, l’interessato potrà collegarsi al portale nazionale www.fascicolosanitario.gov.it e consultare le informazioni relative alla sua salute.
La circolare AgId ha obiettivi tecnici: regolamentare le modalità di accesso al Fse e favorire lo scambio e la lettura dei dati tra i vari fascicoli sanitari regionali. Bisogna, infatti, realizzare la infrastruttura digitale per garantire la condivisione delle varie banche dati. Avverte, infatti, un comunicato stampa di AgId, che attualmente l’assistito può consultare il proprio fascicolo esclusivamente dal punto di accesso della propria regione e in caso di trasferimento, può trovarsi nella condizione di dover cambiare le modalità di accesso o nell’impossibilità di accedervi se non è stato effettuato il trasferimento alla nuova regione di assistenza. L’obiettivo è di superare, nel più breve periodo possibile, questa impasse e assicurare continuità di accesso in un ambito nazionale. Il punto nodale del sistema nazionale del Fse sarà il portale nazionale. Nel prossimo futuro, quindi, il sistema nazionale Fse garantirà la continuità di accesso, superando le criticità attuali, reindirizzando l’assistito al proprio Fse. Il portale nazionale, www.fascicolosanitario.gov.it, è la vera novità, proprio perché è candidato a diventare il punto di accesso a livello nazionale verso i vari Fse regionali.
Come funziona oggi. Oggi ci sono Fascicoli sanitari elettronici regionali. Ciascuna regione in piena autonomia ha realizzato il proprio portale che permette all’assistito di accedere al proprio Fse con vari metodi di autenticazione, tra i quali Spid, Cns (Carta nazionale dei servizi) o identità digitali rilasciate dalla regione. L’assistito accede al Fse mediante il portale messo a disposizione dalla propria regione di assistenza, quindi in caso di cambio di quest’ultima cambierà anche il portale di accesso, che sarà quello della nuova regione.
Come cambia. Utilizzando il nuovo portale, il punto di accesso risulta essere unico in tutta Italia, e l’assistito potrà accedere al proprio Fse utilizzando i metodi di autenticazione definiti a livello nazionale, ossia Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Cns. L’assistito comunque continuerà ad avere piena facoltà di accedere al proprio Fse tramite il portale regionale messo a disposizione dalla propria regione di assistenza.
Sarà il portale, verificata la regione di competenza dell’assistito e l’operatività del sistema regionale, a reindirizzare in modo automatico l’assistito sul sistema regionale che gestisce il Fse senza dover reinserire le credenziali di accesso.
Il sistema sarà lo strumento tecnico anche per la gestione dei consensi prestati dalla persona interessata (consenso all’alimentazione, alla consultazione e all’inserimento di dati pregressi). A questo proposito la circolare AgId ricorda che l’interessato può, per esempio, revocare uno o più consensi già espressi; inoltre se viene revocato il consenso all’alimentazione, il fascicolo dell’assistito viene chiuso, è possibile esprimere il consenso alla consultazione e quello al pregresso. L’interessato potrà consultare la lista dei propri documenti in base a dei parametri di ricerca (per esempio la data di creazione documento). Ottenuta la lista dei documenti, per ciascuno di essi sarà possibile visualizzare i dati generali del documento, recuperare il singolo documento sanitario; gli sarà possibile anche oscurare un documento, che pertanto non risulterà visibile ai professionisti e operatori sanitari che lo prendono in cura. Il documento continua a essere visibile all’assistito, che può in ogni caso revocare l’oscuramento in qualsiasi momento. Tra i documenti consultabili ci sono anche le ricette dematerializzate e cioè prescrizioni e prestazioni farmaceutiche e specialistiche. L’interessato potrà sapere chi e quando avrà consultato il fascicolo, con elencazione dei propri accessi sia di quelli fatti dagli operatori sanitari. Saranno visualizzabili, tra le altre, le seguenti informazioni: la data e ora dell’accesso, il tipo di operazione eseguita, il nominativo di chi ha eseguito l’accesso.
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D’obbligo il consenso degli interessati

Il Fse richiede il consenso esplicito dell’interessato. I dati sanitari sono delicatissimi e meritano il più alto grado di protezione. Lo ha specificato il Garante della privacy nel provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019 (Chiarimenti sull’applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario). Nel provvedimento, che spiega le ricadute in ambito sanitario del Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679, il Garante conferma che ci vuole il consenso per i trattamenti effettuati attraverso il Fascicolo sanitario elettronico: l’acquisizione del consenso, spiega il Garante, è condizione di liceità del trattamento, richiesta dalle disposizioni di settore, precedenti all’applicazione del Regolamento.
In materia il Dpcm 178/2015 prevede che alcune informazioni di particolare delicatezza sono inseribili nel Fse solo con uno specifico consenso dell’interessato (sieropositività, interruzione volontaria di gravidanza, violenza sessuale, pedofilia, uso di sostanze stupefacenti, parto in anonimato, attività dei consultori). Ci sono, poi, due forme di consenso: quello all’alimentazione del Fse (in mancanza del quale il Fse rimane vuoto e, quindi, non accessibile né per finalità di cura, né per finalità di ricerca e di governo) e quello alla consultazione del Fse per finalità di cura, da esprimere successivamente al consenso all’alimentazione.
Sempre in materia di autonomia nell’uso dei propri dati sanitari il regolamento 178/2015 garantisce la possibilità di non far inserire alcune informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici (per esempio, con riferimento all’esito di una specifica visita specialistica o alla prescrizione di un farmaco). Questo «oscuramento» è accompagnato dalla ulteriore garanzia che non si sappia nemmeno che l’interessato ha effettuato tale scelta («oscuramento dell’oscuramento»). I consensi devono essere preceduti da una esaustiva informativa. Andando, infine, sul pratico, i diversi tipi di consenso possono essere manifestati e revocati direttamente dall’assistito, sia utilizzando strumenti telematici, sia mediante dichiarazione resa a un soggetto delegato dalle Aziende sanitarie della regione (per esempio i medici di medicina generale o altri operatori autorizzati.
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