La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., che opera anche nei confronti degli enti locali in relazione alle strade sulle quali vi sia competenza comunale, è configurabile con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta soltanto ove dimostri:

  • che l’evento sia stato determinato da ragioni estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione
  • ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.

Il contenuto degli obblighi di diligenza deve essere desunto dalla complessiva normativa, anche secondaria, emanata al fine di regolamentarli.

Cassazione civile sez. III, 18/06/2019 n. 16295

responsabilità da cose in custodia