La Cassazione interviene su un caso di morte sul lavoro per condotta estranea
Indicare tutti i rischi specifici esclude la responsabilità
di Daniele Bonaddio

La corretta indicazione di tutti i rischi specifici nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr) salva il datore di lavoro da eventuali condanne. Infatti, non può essere condannato per omicidio colposo il datore di lavoro se il comportamento del dipendente, per la sua stranezza e imprevedibilità, si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. In tali casi, quindi, laddove in ragione della natura della prestazione lavorativa sia impossibile una assidua e continua sorveglianza, vige il principio di esigibilità. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 32507 del 22 luglio 2019.

La vicenda. I giudici della Suprema Corte si sono espressi in merito a un caso di decesso avvenuto sul luogo di lavoro, con conseguente condanna, sia in primo che secondo grado di giudizio, del datore di lavoro per omicidio colposo (art. 589 cod. pen.). Nel caso di specie, affermavano i giudici di merito, il datore di lavoro non aveva adottato le necessarie misure tecniche e organizzative affinché i lavoratori utilizzassero gli strumenti di lavoro in conformità a quanto disposto nel libretto d’uso e manutenzione, al fine di evitare eventi infortunistici. Poiché il datore di lavoro non aveva fornito ai propri dipendenti un’adeguata formazione e informazione per il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, aveva causato il decesso di un operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti che, invece di salire in cabina, in attesa della successiva fermata, aveva usato quale postazione di lavoro la staffa a U posta alla base del sistema di ancoraggio dei contenitori sul retro del mezzo, cadendo al suolo.

La difesa. Il ricorrente lamentava che la Corte d’appello non aveva ritenuto rilevante il fatto che il dipendente deceduto, il quale si occupava di raccolta dei rifiuti da più di dieci anni, conosceva bene il processo lavorativo e sapeva che «appendersi» a un camion sfornito di pedana è operazione vietata e pericolosa. Tesi, peraltro, confermata anche dai colleghi e in particolare dall’autista del camion, che in più occasioni lo aveva ammonito a non aggrapparsi al mezzo in movimento. Inoltre, sottolineava il datore di lavoro, il rischio di caduta derivante dall’uso improprio del veicolo da parte dei dipendenti era contemplato nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr). A rafforzare la mancata responsabilità datoriale il ricorrente dimostrava, sia documentalmente che testimonialmente, il regolare svolgimento dei corsi di formazione.

La sentenza. I giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso del datore di lavoro, affermando che la questione non costituisce reato. Secondo gli ermellini, il comportamento del lavoratore risultava comunque abnorme e imprudente.
Infatti, il datore di lavoro aveva adottato ogni misura affinché i veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti venissero utilizzati dai dipendenti in maniera conforme alle prescrizioni, in quanto aveva, da una parte, ordinato ai capisquadra di inibirne l’effettuazione e, dall’altra, previsto lo specifico rischio nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr).
I giudici di legittimità, inoltre, hanno evidenziato l’impossibilità di una assidua sorveglianza di tutti i mezzi, momento per momento, poiché l’attività lavorativa non si svolge in un unico ambiente o in più ambienti ben individuati, al fine di favorirne il controllo e la sorveglianza, ma si esplica mediante una pluralità di veicoli destinati a circolare continuamente. Di conseguenza, non è assolutamente addebitabile una culpa in vigilando, poiché non è esigibile dal datore di lavoro l’adozione di misure ulteriori e più pregnanti.
A rafforzare la mancanza di colpevolezza della parte datoriale, la Cassazione evidenzia l’assoluta estraneità del modus operandi adottato dai lavoratori. In particolare, a nulla rileva la circostanza che i capisquadra fossero a conoscenza del comportamento adottato dai dipendenti, in quanto il rapporto di dipendenza del personale di vigilanza dal datore di lavoro non costituisce di per sé prova né della conoscenza né della conoscibilità, da parte di quest’ultimo, di prassi aziendali, più o meno ricorrenti, contrarie alle disposizioni in materia antinfortunistica.
In definitiva, il datore di lavoro è certamente responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ma tale condotta omissiva non può essergli ascritta laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza della prassi elusiva o che l’avesse colposamente ignorata.
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