IL VOSTRO QUESITO

Un dipendente dell’azienda nostra assicurata parcheggia la propria auto all’interno del parcheggio aziendale (non protetto da sbarre di accesso). Al termine della giornata lavorativa il dipendente trova la propria auto danneggiata presumibilmente da un altro veicolo, forse un autocarro non identificato.

La polizza RCT/O dell’azienda recita:

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell’Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti e/o il personale in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “parasubordinati”, sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124) per i danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l’attività principale dichiarata:
1. gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
2. gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell’ambito dell’azienda;
3. organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l’organizzazione di gite aziendali;

… ecc … 

L’assicurazione copre anche:
1. i danni derivanti dalla proprietà e dal funzionamento di macchine operatrici e di mezzi di sollevamento e trasporto, anche se operanti in aree aperte al pubblico, escluse comunque tutte quelle garanzie relative al rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per i quali, ai sensi della legge 990 del 24/12/1969, esiste l’obbligo dell’assicurazione;
2. la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dai propri dipendenti durante lo svolgimento di mansioni esterne comandate per le esigenze aziendali;
3. i danni cagionati a veicoli di proprietà dei dipendenti o di terzi, parcheggiati all’interno del recinto dell’azienda od in appositi spazi coperti o non coperti all’esterno dell’azienda e all’uopo destinati.
Tale estensione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 per ogni sinistro e resta comunque ferma l’esclusione dei danni da furto, da incendio e conseguenti a mancato uso.
Chiediamo un vostro parere se il danno sia indennizzabile in base alle condizioni di polizza.

L’ESPERTO RISPONDE


Da una prima lettura dello stralcio di polizza inviatoci dal lettore possiamo dedurre quanto appresso:
1) il contratto assicurativo de quo parrebbe essere un’assicurazione della R.C. imprenditoriale della ditta assicurata;
2) normalmente le assicurazioni di R.C.D. escludono dal novero di terzi i dipendenti (che normalmente vengono assicurati con la garanzia di R.C.O.);
3) in forza di tale esclusione alcune polizze prevedono, come quella in esame, l’estensione delle coperture ai “danni cagionati a veicoli di proprietà dei dipendenti o di terzi, parcheggiati all’interno del recinto dell’azienda od in appositi spazi coperti o non coperti all’esterno dell’azienda e all’uopo destinati.”;
4) trattandosi di polizza di R.C.D. essa garantisce la responsabilità dell’assicurato nell’espletamento delle seguenti attività: “1. gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande; 2. gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell’ambito dell’azienda; 3. organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l’organizzazione di gite aziendali;”
5) nel caso di specie il danno, per essere indennizzabile, avrebbe dovuto essere cagionato da veicoli (sempre che non siano autoveicoli a motore sottoposti ad obbligo di assicurazione della R.C.A. obbligatoria) di proprietà della ditta assicurata adibiti a operazioni di carico e scarico o di movimentazione merci (in pratica muletti e gru o altre macchine operatrici) garantiti per la R.C. durante l’esecuzione di tali lavori;
6) la fattispecie prospettata dal lettore si riferisce a danni da circolazione veicolare provocati “presumibilmente da un altro veicolo, forse un autocarro non identificato” e pertanto, non rientrando nella copertura assicurativa, non può essere oggetto di indennizzo da parte della società assicuratrice.