IL VOSTRO QUESITO

Ai sensi del nuovo regolamento Ivass 40/2018, Nella fase di verifica delle esigenze dell’assicurato su un contratto già in vigore, l’intermediario iscritto alla Sezione A o E, può chiedere un compenso per consulenza (regolarmente fatturato) come raccomandazione personalizzata?

L’ESPERTO RISPONDE


Gli art.56 e 57 del Reg.40 combinati con l’art. 120bis del Cap, parlano espressamente di informativa precontrattuale, da rilasciarsi prima della conclusione del contratto o in occasione di pagamenti diversi da quelli in corso o diversi da quelli già programmati nel contratto stesso.

In questi casi “l’intermediario assicurativo ………….. comunica al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in:
a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata;
d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c)………”

In relazione alla normativa, se l’intermediario “verifica le esigenze dell’assicurato” per proporre un adeguamento delle condizioni in corso dovrà consegnare l’informativa precontrattuale (Allegato 4) con l’indicazione dell’onorario richiesto al cliente per la sua opera.
In questo caso, a conclusione del contratto o di una sua integrazione, l’intermediario dovrà emettere fattura (esente da Iva come a suo tempo precisato dall’Agenzia delle Entrate) per percepire il compenso direttamente dal cliente.

Se l’intermediario è iscritto nella sezione E dovrà preventivamente verificare questa procedura con il suo intermediario di riferimento in quanto l’allegato 4 è di competenza di quest’ultimo.