Dall’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro va detratto quanto corrisposto al danneggiato allo stesso titolo da INAIL o INPS

Dall’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro va detratto quanto al danneggiato allo stesso titolo corrisposto da parte di ente gestore di assicurazione sociale, trattandosi di prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio occorso (nella specie, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento) che soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro, salvo il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato.

A tale stregua, le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall’ente gestore di assicurazione sociale a titolo di rendita per l’invalidità civile vanno detratte dall’ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al predetto danneggiato, giacché quest’ultimo verrebbe altrimenti a conseguire un importo maggiore di quello cui ha diritto.

Le prestazioni previdenziali o indennitarie dell’assicuratore sociale assumono infatti carattere di mera anticipazione rispetto all’assolvimento dell’obbligo a carico del responsabile, ma non è al danneggiato consentito reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto, bensì se del caso agire nei confronti del terzo responsabile del danno per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall’assicuratore sociale.

Il danneggiato perde quindi la legittimazione all’azione risarcitoria per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto a ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione.

Si è al riguardo ulteriormente precisato che l’assicuratore il quale abbia pagato l’indennità può surrogarsi nei diritti dell’assicurato verso il terzo danneggiante ex art. 1916 c.c. (che trova applicazione anche in favore degli enti esercenti le assicurazioni sociali in caso di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali), la surrogazione comportando -per effetto del pagamento dell’indennità- una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all’assicurato/danneggiato nei diritti di quest’ultimo verso il terzo responsabile del danno.

Si è altresì posto in rilievo come (nel riprodurre le previsioni contenute nell’abrogata L. n. 990 del 1969, art. 28, sull’assicurazione obbligatoria della r.c.a.) il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 (c.d. Codice delle assicurazioni private) stabilisca d’altro canto che ove il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione.

L’art. 1916 c.c. e l’art. 142 Cod. ass. regolano rapporti intersoggettivi diversi, rispettivamente nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore, e tuttavia contrassegnati da un elemento comune, la successione nel credito risarcitorio dell’assicurato danneggiato, che attribuisce all’ente gestore dell’assicurazione sociale che abbia indennizzato la vittima la pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati, al fine di ottenere il rimborso tanto dei ratei già versati quanto del valore capitalizzato delle prestazioni future.

La surrogazione impedisce invero che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito.

Le somme a titolo di indennità per l’invalidità civile permanente parziale attribuite al danneggiato vanno invero detratte dall’ammontare del danno in favore di quest’ultimo posto a carico del danneggiato e del suo assicuratore RCA.

Ove abbia provveduto all’erogazione della prestazione indennitaria a causa del fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, l’assicuratore sociale può in via di surrogazione, esercitabile anche nei confronti dell’assicuratore della RCA del danneggiante, pretendere il rimborso del relativo ammontare.

risarcimento

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 20 giugno 2019, n. 16580