I nuovi valori, validi dal 1° luglio 2019, fissati da tre decreti del ministro del lavoro
Prestazioni su dell’1,1% per industria, agricoli e radiologi
di Daniele Cirioli

Mini rivalutazione per le rendite dell’Inail. Dal 1° luglio, le prestazioni per infortuni e malattie professionali salgono dell’1,1% nei settori industria, compreso quello marittimo, agricoltura e medici radiologi. A stabilirlo sono tre decreti del ministero del lavoro (nn. 93/2019, 94/2019 e 95/2019), pubblicati ieri nella sezione pubblicità legale del sito internet, che approvano altrettante delibere dell’Inail.
Settore industria. La rivalutazione, con effetto dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2020, comporta per il settore industria la fissazione della retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale a euro 78,83 euro. Di conseguenza, i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere a base di calcolo delle rendite diventano, rispettivamente, pari a euro 16.554,30 e a 30.743,70 euro.
Settore marittimo. Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, fatta eccezione dei seguenti lavoratori per i quali, fermi restando gli importi della retribuzione media giornaliera (euro 78,83) e minima annua (euro 16.554,30), la retribuzione massima annua è così fissata:

comandanti e capi macchinisti, euro 44.270,93;

primi ufficiali di coperta e di macchina, euro 37.507,31;

altri ufficiali, euro 34.125,51.
Settore agricoltura. Nel settore agricolo il calcolo della prima rendita per i lavoratori subordinati assunti a tempo determinato (Otd) è effettuato sulla retribuzione annua convenzionale di euro 24.981,61; per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (Oti), la retribuzione effettiva è compresa nei limiti previsti per il settore industriale.
Medici e tecnici radiologi (raggi X). Varia anche la retribuzione annua d’assumere a base della liquidazione delle prestazioni per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive, e dei loro superstiti, che passa a euro 61.385,80 con effetto sempre dal 1° luglio 2019.
Assegno continuativi mensili. Spettano ai superstiti (coniugi e figli) di titolari di rendita Inail: per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino a tale data, con grado d’inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall’Inail; per infortuni verificatisi e malattia denunciate dal 1° gennaio 2007, con grado di menomazione non inferiore al 48%. Le misure spettanti sono: 50% al coniuge fino a morte o nuovo matrimonio; 20% a ciascun figlio fino al 18° anno di età o fino al 26° se studenti; 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 50% per ogni figlio inabile. Gli importi effettivi spettanti dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 sono indicati in tabella.
Assegno per assistenza personale continuativa. L’assegno integra una rendita già percepita dall’Inail e spetta in caso d’invalidità che richieda un’assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizioni patologica (è una specie di indennità di accompagnamento tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all’assegno). L’importo dell’assegno, dal 1° luglio, ammonta a euro 545,02.
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