di Antonio Ciccia Messina

Più tempo per accertare le violazioni amministrative della normativa sulle assicurazioni. Ci sono 120 giorni di tempo per mandare la contestazione della violazione, ma questo termine decorre solo da quando la violazione può considerarsi accertata. E questo può verificarsi anche a distanza di tempo dall’epoca della commessa violazione.
Lo prevede il regolamento n. 39 dell’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, del 2 agosto 2018, recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative in attuazione del decreto legislativo 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).
Il provvedimento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2018) si rivolge in primo luogo alle società di assicurazione, agli intermediari assicurativi e ai dipendenti delle imprese del settore assicurativo.
Nel regolamento sono disciplinate le modalità di partecipazione e difesa e sono sviluppati tutti i passaggi di un iter che comincia con l’accertamento della violazione.
Attenzione a distinguere accertamento e contestazione delle violazioni. Ci sono termini calcolati tassativamente in giorni, che riguardano però la contestazione e non l’accertamento.
Esaminiamo i due aspetti.

ACCERTAMENTO
L’istituto di vigilanza deve avviare la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative, una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza. Quindi abbiamo prima una fase di acquisizione delle notizie, cui segue l’avvio del procedimento finalizzato all’accertamento. L’accertamento si perfeziona in momento diversi. Se c’è stata una verifica ispettiva, l’accertamento deve considerarsi chiuso alla data in cui gli operanti firmano il verbale ispettivo. L’accertamento di illeciti emersi nell’ambito di verifiche a distanza, invece, si compie nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all’applicazione di una sanzione. Come si potrà notare, siamo di fronte a una nozione indeterminata e indefinita, che dilata la possibilità di contestazione. Il rischio è di un rinvio incontrollato della data di compimento dell’accertamento. Tra l’altro si applica la prescrizione di 5 anni e purché sia rispettato questo termine, sembra perdere incisività il termine di decadenza previsto per la notifica della violazione. Nel regolamento, infatti, si legge che dalla data di accertamento, indicata nell’atto di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.

CONTESTAZIONE
Proseguendo nella lettura del procedimento, si apprende che il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale dell’Ivass nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate. Si legge anche che l’atto di contestazione deve essere notificato ai soggetti destinatari entro il termine di centoventi giorni dall’accertamento dei fatti per i soggetti residenti in Italia, o di 180 giorni per i soggetti residenti all’estero.
Il problema, come detto, è di quando si cominciano a contare i giorni.
Più l’amministrazione ha il potere unilaterale di mandare avanti questo termine iniziale, più si allungano i tempi dell’intero procedimento. Con buona pace delle garanzie procedimentali.

VIOLAZIONE
Altro tema caldo sul fronte delle garanzie è l’oggetto della contestazione. Se ne rende conto il regolamento in esame, che tratta delle materie regolate disciplinate da norme di principio, di carattere generale o gestionale. La norma non descrive con esattezza e tassatività una condotta illecita, ma indica obiettivi generali. Qui il problema è che cosa contestare.
Il regolamento dice che, per rispettare le esigenze di certezza e prevedibilità della sanzione, l’Ivass deve valutare la condotta tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti o istruzioni a carattere generale emanati allo scopo di precisare il contenuto del precetto. Allo stesso modo si deve tenere conto di interventi dell’Ivass come richiami, ordini, divieti e altri provvedimenti particolari, fra i quali la rimozione di esponenti. Questo la dice lunga sulla difficoltà di specificare l’oggetto della contestazione e sulla possibilità di difesa che si aprono a fronte di precetti indefiniti.

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