Aggiornato il modulo utilizzato dai lavoratori per scegliere la destinazione della liquidazione. Che ora può andare ai fondi anche in misura parziale
di Carlo Giuro

Tfr, si cambia. E’ stato aggiornato dal Ministero del Lavoro il modulo tfr 2 utilizzato dai lavoratori di nuova occupazione successiva al 31 dicembre del 2006 per operare la scelta della destinazione del trattamento di fine rapporto. Le modifiche introdotte recepiscono le novità introdotte dalla Legge concorrenza che ha accentuato le caratteristiche di flessibilità in entrata del sistema di previdenza complementare. I lavoratori potranno infatti scegliere di destinare al fondo pensione una percentuale minima di tfr maturato e tale indicazione dovrà essere espressa all’interno del modulo tfr 2. Va ricordato come la Covip aveva fornito specifici chiarimenti interpretativi delle novità introdotte dalla Legge concorrenza con la circolare numero 5207 del 26 ottobre scorso. Con riferimento agli assunti di prima occupazione successiva al 15 aprile 1993 si prevede che gli accordi collettivi possono anche stabilire la percentuale minima di tfr maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale. E’ possibile cioè calibrare su base collettiva il conferimento del trattamento di fine rapporto in relazione alle esigenze degli interessati.

Viene rimessa alle fonti istitutive la facoltà di definire anche più quote percentuali alternative di tfr, nell’ambito delle quali la quota minima potrebbe anche essere pari a zero, rimettendo agli aderenti destinatari dell’accordo la scelta in ordine alla quota da versare e, in ogni caso, senza pregiudizio della facoltà dell’aderente di disporre comunque l’integrale destinazione del tfr al fondo pensione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia disciplinato da contratti o accordi collettivi, anche aziendali, e per i quali il legislatore ammette il regolamento aziendale quale fonte istitutiva, la commissione presieduta da Mario Padula ritiene sia possibile che il medesimo regolamento possa anche disporre in merito alla quota di tfr da destinare a previdenza complementare, oltre che sulle altre voci contributive.
Per quel che riguarda la platea di riferimento i lavoratori interessati sono quelli che appartengono al perimetro di applicazione delle fonti istitutive che disciplinano la percentuale minima di tfr, a prescindere dal momento di iscrizione alla previdenza obbligatoria o ai fondi pensione. Con riferimento ancora ai soggetti già iscritti a una forma pensionistica complementare, tenuto conto della logica delle nuove disposizioni, orientata a una maggiore flessibilità nella devoluzione del tfr ai fondi pensione, l’autorità di vigilanza considera che i lavoratori che già conferiscono il tfr in misura integrale possano, in presenza di successive determinazioni delle fonti istitutive che stabiliscano il versamento di una quota del tfr, scegliere di devolvere, per i flussi futuri, la percentuale fissata negli accordi.

Per la stessa ragione, la Covip reputa che la scelta del lavoratore di conferire, comunque, l’intera quota del tfr maturando, anche in presenza delle previsioni degli accordi che stabiliscano la percentuale minima di tfr da destinare ai fondi pensione, possa essere successivamente modificata in favore della devoluzione parziale, in costanza delle relative previsioni. Viene ancora precisato che le novità non incidono sul meccanismo del silenzio-assenso per cui l’adesione secondo modalità tacite comporterà sempre la devoluzione integrale del tfr. E’ fatta salva in ogni modo la possibilità, successiva all’adesione tacita, di devolvere alla forma pensionistica complementare la sola quota fissata dalle fonti istitutive. Anche tale eventuale opzione dovrà essere disciplinata dalle fonti istitutive. (riproduzione riservata)

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