di Debora Alberici

Deve corrispondere l’Iva senza alcun diritto all’esenzione il fondo pensioni che svolge regolarmente attività economica. La Cassazione con sentenza 23495/18, ha accolto il ricorso del fisco e ribaltato il verdetto della Ctr Lazio. Il fondo svolgeva attività immobiliare: locazione, vendita di appartamenti. Ctp e Ctr avevano annullato l’atto impositivo. La sezione tributaria ribalta il verdetto: «in tema di Iva, il fondo pensione costituito a norma del dlgs. 21 aprile 1993, n. 124, allorquando svolge un’attività economica volta a ricavare introiti con carattere di stabilità, è soggetto passivo che agisce in quanto tale. Se equiparabile a un fondo d’investimento, l’attività di gestione del fondo, da identificare, nel caso in cui gli attivi del fondo consistano in beni immobili, con quella di scelta, di acquisto e di vendita degli immobili fruisce dell’esenzione riservata a quella propria del fondo d’investimento qualora gli affiliati sopportino il rischio di gestione».

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