Nella Guida dell’Agenzia delle entrate le principali indicazioni per i contribuenti

Pagina a cura di Francesco Campanari
Fattura o scontrino «parlante» attestanti l’acquisto di un medicinale devono contenere codice fiscale dell’acquirente nonché natura, qualità e quantità del prodotto per poter essere detratti fiscalmente, chiarite quali spese non sono detraibili e quali detraibili solo se accompagnate da prescrizione medica e specificati i casi in cui, nonostante le spese siano state rimborsate, potranno comunque essere detratte fiscalmente. Sono questi, in pillole, i principali chiarimenti della Guida fiscale sulle spese sanitarie pubblicata la scorsa settimana sul sito dell’Agenzia delle entrate. Di seguito dunque, una panoramica delle varie tipologie di spesa agevolabili, dei limiti alla detrazione in presenza di particolari condizioni e, soprattutto, della documentazione da conservare in caso di controllo.

Le spese mediche generiche, i medicinali e gli alimenti ai fini medici. Il primo gruppo di spese da considerare ai fini della detrazione fiscale sono quelle comprese all’interno delle spese mediche generiche, dei medicinali e degli alimenti ai fini medici.
Le spese mediche generiche sono quelle sostenute per le prestazioni rese da un medico «generico»: vi rientrano i certificati medici per usi sportivi e per la patente oltreché quelle di medicina omeopatica. Sarà necessario conservare la ricevuta fiscale o la relativa fattura.
Per quanto concerne invece l’acquisto di medicinali, ci riferiamo nello specifico a farmaci, medicinali omeopatici e specialità medicinali (non rientrano tra le spese detraibili i cosiddetti parafarmaci vale a dire integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri ecc.). La spesa dovrà necessariamente essere certificata da fattura o scontrino «parlante» e, in entrambe i casi, dovranno essere specificati natura, qualità e quantità del prodotto acquistato oltreché codice fiscale del soggetto acquirente.
Per quanto riguarda la natura, sarà sufficiente che sia indicata in scontrino o in fattura la parola «farmaco», «medicinale» o «ticket» (anche mediante sigle o abbreviazioni). Con riferimento alla qualità del prodotto, nello scontrino andrà indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (Aic). Il codice Aic, non presente nei farmaci omeopatici, può in tal caso essere sostituito da un codice identificativo attribuito da organismi privati. La quantità, in ultimo, dovrà specificare i quantitativi, appunto, del farmaco acquistato. Le stesse regole, ai fini delle detraibilità del costo, valgono per le preparazioni galeniche direttamente preparate dalla farmacia. Veniamo all’acquisto di alimenti ai fini medici speciali. Al momento, solo per gli anni 2017 e 2018 e a eccezione degli alimenti destinati ai lattanti, è possibile detrarre dall’imposta lorda tutti gli alimenti inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 dm giugno 2001.Anche in tal caso, la spesa da certificare con fattura o scontrino «parlante» dovrà specificare natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati e codice fiscale del destinatario.

Le prestazioni mediche specialistiche. Il secondo blocco di spese da analizzare riguarda le prestazioni mediche specialistiche: oltre a dover essere rese da un medico specializzato in una particolare branca della medicina, dovrà in ogni caso essere verificata la natura «sanitaria» della prestazione. A titolo esemplificativo, sono detraibili senza necessità di prescrizione medica le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeutici, da biologi nutrizionisti (inseriti nel ruolo sanitario del Ssn) e da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco. Se gli esami e le terapie vengono eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità di un professionista, rientrano tra le spese specialistiche detraibili, tra le altre, gli esami di laboratorio, gli elettrocardiogrammi, gli elettroencefalogrammi, le Tac, le risonanze magnetiche nucleari, le ecografie, le indagini laser, la ginnastica correttiva, la dialisi, l’inseminazione artificiale, l’amniocentesi e la villocentesi. Sarà necessaria fattura/ricevuta fiscale o ricevuta fiscale del ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Ssn. Una precisazione d’obbligo con riferimento alle spese rese da massofisioterapista: la detraibilità è legata al conseguimento del diploma di formazione triennale entro il 17 marzo 1999. Nel documento di spesa dunque, oltre alla prestazione resa, dovrà essere specificato il conseguimento del titolo entro tale data. Qualora invece il diploma conseguito entro la suddetta data sia di formazione biennale, la detraibilità della spesa sarà vincolata all’equivalenza di tale titolo rispetto alla laurea di fisioterapista.
Quando la prescrizione medica è conditio sine qua non. Ai fini della detrazione, la prescrizione medica diventa essenziale in tre specifici casi: le spese legate ai trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia, le spese per le prestazioni chiropratiche e le spese per le cure termali. Non sono in ogni caso detraibili, tra le altre, le spese legate alla conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale, le prestazioni rese dagli osteopati (a meno che la prestazione sia riconducibile alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute), le prestazioni rese dai pedagogisti, le prestazioni massofisioterapiche effettuate da soggetti con diplomi conseguiti post 17 marzo 1999 anche in presenza di prescrizione medica e la frequenza di corsi in palestra anche in presenza di prescrizione medica.

Rimborsi: il rebus detrazione. Due i casi in cui, nonostante i rimborsi, le spese potranno essere portate in detrazione. Il primo è quello per cui le spese sono state rimborsate per effetto di premi assicurativi sanitari versati dal contribuente. Il secondo caso invece, fa riferimento a spese rimborsate a un dipendente per effetto di assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d’imposta con o senza trattenuta a carico del dipendente stesso. La ratio della detrazione fiscale è ancorata al fatto che i premi pagati non hanno determinato nessun beneficio fiscale o di esclusione dal reddito. Non si considerano invece in nessun caso a carico del contribuente le spese risarcite dal danneggiante nel caso di danni arrecati alla persona da terzi o quando il sostituto d’imposta o direttamente il contribuente versi contributi per assistenza sanitaria a enti aventi fini esclusivamente assistenziali e che fino a 3.615,20 euro non abbiano concorso a formare reddito imponibile (l’indicazione di tali contributi sarà visibile nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta). Resta pacifica da un lato l’eventuale detrazione della differenza tra la spesa sostenuta e quanto rimborsato e dall’altro, qualora i contributi fossero superiore a 3.615,20 , la detrazione di una quota parte della somma rimborsata in base a una percentuale indicata dal rapporto tra contributi eccedenti il tetto di 3.615,20 e il totale dei contributi versati.
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