Affinché il passeggero possa ottenere il risarcimento dei danni oltre i limiti fissati dall’art. 22 della Convenzione di Varsavia resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932 n. 841, cagionati agli oggetti imbarcati nella stiva di un aereo, è necessario che ne fornisca l’esatto valore al momento dell’imbarco o in precedenza.

Cassazione civile sez. VI, 09/05/2018 n. 11037