di Andrea Magagnoli

Responsabile per i reati edilizi il proprietario del fondo sul quale sono stati effettuati lavori in assenza di autorizzazione salvo che abbia negato il consenso. La Corte di cassazione con sentenza 39313/2018 ha esaminato la questione della ripartizione delle responsabilità, nel caso di reati commessi nel corso di lavori edilizi. Viene presa in considerazione ed esaminata la posizione della proprietaria di un terreno non committente, a seguito della contestazione della violazione del dpr n. 380/2001 per avere consentito, che sul suo fondo venisse realizzato uno stabile senza autorizzazione. Assumeva la ricorrente, che la decisione della Corte d’ Appello, era infondata, posto che la sua responsabilità era insussistente nei fatti, ed era stata dedotta dalla sua posizione di proprietaria del fondo sul quale era stato edificato lo stabile. La Corte suprema, tuttavia ha ritenuto il motivo infondato rigettando il relativo ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni. dapprima, viene ricordata la giurisprudenza prevalente della stessa Corte suprema di cassazione, in materia di abusi edilizi conseguenti al difetto di autorizzazioni amministrative, la quale vuole che la responsabilità del proprietario non committente, possa essere esclusa, nel solo caso in cui sia possibile dimostrare che egli abbia palesemente negato il consenso alle attività sul suo fondo.

È pacifico, ad avviso degli ermellini, che la responsabilità del proprietario non committente del fondo possa essere desunta anche da elementi di mero valore indiziario, quali ad esempio l’interesse alla realizzazione dell’opera, ovvero la presenza in loco dello stesso durante l’esecuzione dei lavori, od ancora l’esistenza di rapporti di parentela, con chi materialmente aveva eseguito l’opera. Nel caso di specie poi la proprietaria del fondo, era effettivamente legata da un rapporto di coniugio con l’esecutore dei lavori e aveva comunque la piena disponibilità del fondo sul quale erano stati eseguiti i lavori, trovandosi addirittura in loco al momento di esecuzione degli stessi.
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