Arrivano le linee guida sulla cessione dello stipendio o della pensione aggiornate dopo le ultime riforme previdenziali, a partire dalla Rita
di Carlo Giuro

Tassello dopo tassello si assesta il mosaico della previdenza complementare alla luce della recente evoluzione normativa. Sia la Legge di Bilancio 2018 che la precedente Legge sulla concorrenza sono infatti intervenute con significative novità come l’introduzione della Rita (la Rendita integrativa temporanea anticipata erogata dal fondo pensione) e l’estensione anche alle forme pensionistiche individuali della possibilità di riscattare la posizione individuale per la cessazione dei requisiti di partecipazione. Sono state ora aggiornate le Linee guida sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Si tratta di un’importante iniziativa di autoregolamentazione di Mefop, Assofondipensione e Unione Finanziarie Italiane (Ufi) proprio per adeguare le disposizioni alle novità. Va ricordato prima di tutto come la previdenza complementare in Italia è disciplinata non soltanto dalla legislazione primaria e dall’attività regolamentare della Covip, ma anche da iniziative di autoregolamentazione. Si collocano in questa prospettiva le Linee guida sulla gestione dei trasferimenti, siglate nel 2008 da Ministero del Lavoro, Covip, Mefop, Abi, Ania, Assogestioni, Assofondipensione e Assoprevidenza e proprio le Linee guida per la gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento sottoscritte nel 2009. Tale iniziativa nasce dall’esigenza di chiarire le differenti procedure seguite dai fondi pensione a seguito della notifica di contratti di finanziamento rimborsabili con cessione del quinto dello stipendio o con delegazione di pagamento di quote della retribuzione. Inoltre, le linee guida si pongono l’obiettivo di assicurare una gestione chiara e omogenea di tutte le situazioni. A tal fine, le disposizioni contengono, nel dettaglio, i comportamenti che le forme pensionistiche complementari e le società di intermediazione finanziaria devono tenere nella gestione di tali contratti. Quali sono ora le novità introdotte?

Si prevede in primo luogo l’inserimento della Rita tra le prestazioni cedibili nei limiti di un quinto. Va ricordato che la rendita temporanea consiste nell‘erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. I requisiti per richiederla sono rappresentati in primo luogo dalla cessazione dell’ attività lavorativa, dal raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività con correlata maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla Rita, di un requisito contributivo di almeno 20 anni. Il prerequisito è rappresentato poi dall’aver maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Ulteriore casistica, sempre in caso di cessazione dell’attività lavorativa e anzianità di iscrizione al fondo pensione di cinque anni, è poi rappresentata dalla situazione di inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività, per un periodo superiore a 24 mesi con il raggiungimento dell‘età per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi.

Andando all’innovazione delle Linee guida, si sottolinea che la Rita è soggetta agli stessi limiti di cedibilità della prestazione pensionistica; tuttavia, si specifica, gli eventi in presenza dei quali è possibile esercitare il relativo diritto (5/10 anni prima dell’età per la pensione di vecchiaia) si pongono di norma in una fase precedente la maturazione dei requisiti pensionistici, per cui se la delega al riscatto viene esercitata dalla finanziaria prima della richiesta di Rita, attivabile dall’iscritto, la posizione sarà liquidata a titolo di riscatto per perdita dei requisiti per la totalità della posizione ceduta in garanzia. Se la richiesta di Rita è precedente all’esercizio della delega al riscatto da parte della finanziaria appare legittimo liquidare all’istituto di credito un quinto del totale del montante residuo dedicato alla erogazione in forma di Rita.

Le Linee guida sono state poi aggiornate in ragione dell’estensione anche alla forme pensionistiche individuali del riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione operata dalla Legge concorrenza. A tal riguardo si prevede come la delega al riscatto esercitata dalla finanziaria trova efficacia anche in tale casistica. (riproduzione riservata)

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