In caso di danno alle persone e, in particolare, di incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente sul reddito di lavoro, quest’ultimo va determinato:

  • nel caso di lavoro dipendente sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge
  • mentre per il lavoro autonomo il parametro rilevante è quello del reddito netto più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini IRPEF negli ultimi tre anni.

In quest’ultimo caso, il giudice deve dunque prendere in considerazione non il reddito residuo dopo l’applicazione dell’imposta, bensì la base imponibile che il contribuente dichiara ai fini dell’imposta, inteso quale differenza tra il totale dei compensi conseguite (al lordo delle ritenute d’acconto) e il totale dei costi inerente all’esercizio professionale – analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati – senza possibilità di ulteriore decurtazione dell’importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d’imposta sofferte dal professionista.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 15/05/2018 n. 11759