di Carla de Lellis

L’«elemento perequativo», erogato ai dipendenti pubblici da marzo a dicembre per effetto dei recenti rinnovi contrattuali, non è utile ai fini pensionistici né della buonuscita. A precisarlo è l’Inps nel messaggio n. 3224/2018 a risposta di richieste di chiarimento.

L’elemento perequativo è stato inserito per la prima volta nel testo dei rinnovi dei seguenti comparti per il periodo 2016/2018: «funzioni centrali», «istruzione e ricerca», «funzioni locali» e «sanità». È erogato per un periodo limitato, cioè mensilmente da marzo a dicembre 2018, se c’è presenza di almeno 15 giorni a lavoro.

In primo luogo, l’Inps spiega che tale elemento, ai sensi della vigente normativa (il dlgs n. 314/1997), non sfugge al prelievo contributivo e fiscale. Infatti, vige oggi l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e la totale imponibilità di tutti gli emolumenti che il lavoratore riceve, ad ogni modo, in relazione alla prestazione di lavoro resa con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. Di conseguenza, aggiunge l’Inps, l’elemento perequativo è assoggettato anche al prelievo per il fondo credito e per l’ex Enpdep.

In secondo luogo, l’Inps precisa che, stante la sua natura temporanea (come detto è erogato solo fino a dicembre), l’elemento perequativo non potrà formare oggetto di valutazione ai fini della quota A di pensione, né della base maggiorabile 18% cui hanno diritto gli iscritti alla cassa-stato. Invece, poiché è imponibile dal punto di vista contributivo, è valutabile ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo della quota B di pensione, nonché per l’accumulo del montante contributivo utile per la definizione della quota C sempre della pensione (la quota «contributiva»).

Infine, l’Inps precisa che l’emolumento perequativo non può essere considerato utile neppure ai fini della buonuscita, ossia né del trattamento di fine rapporto (Tfr) né del trattamento di fine servizio (Tfs). L’esclusione deriva dal fatto che non è elencato tra le voci utili ai fini della prestazione di fine rapporto lavoro. L’aspetto buono, di conseguenza, è la non assoggettabilità contributiva (ex Inadel ed ex Enpas).

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