Al consiglio dei ministri la riforma della vigilanza sugli enti pensionistici

Ai fondi pensione vietata ogni altra attività
di Daniele Cirioli
La pensione integrativa vuole l’esclusiva. Ai fondi pensione, infatti, sarà vietato svolgere altre attività, ulteriori rispetto a quella di previdenza integrativa. A stabilirlo, tra l’altro, è lo schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva Ue 2016/2341, oggi all’esame del consiglio dei ministri.
Bozza di decreto. Il provvedimento dà attuazione alla direttiva sulle attività e sulla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali che, pubblicata in GUCE il 23 dicembre scorso, va recepita entro il 13 gennaio, data a partire dalla quale è abrogata la Direttiva n. 41/2013. Le nuove norme hanno l’obiettivo di creare un contesto normativo unitario e armonizzato per lo sviluppo del mercato europeo dei fondi pensione, lasciando tuttavia agli stati membri le singole competenze per l’organizzazione dei propri sistemi pensionistici. In particolare, mira a rafforzare il sistema di governance e gestione del rischio; a rimuovere le barriere all’attività transfrontaliera dei fondi pensione che nei vari Paesi sono regolati da normative differenziate, a rafforzare la trasparenza e l’informazione a iscritti e pensionati.

Attività esclusiva. Modificando il dlgs n. 252/2005, la riforma introduce il comma 1-bis all’art. 1 che fissa il divieto, in capo ai fondi pensione, di svolgimento di ulteriori attività rispetto a quella principale (di previdenza integrativa) e a quelle collegate.
Nuova governance. La principale innovazione, rispetto alle regole vigenti, è data dal nuovo sistema di governo che viene disciplinato dal nuovo art. 4-bis. In primo luogo è stabilito che i fondi pensione (con l’eccezione delle forme individuali, i Fip) devono dotarsi di un «sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività». E che tale sistema deve prevedere:
a) una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con chiara attribuzione e appropriata separazione delle responsabilità;
b) un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni.
Accanto a questi principi generali, viene fissato il criterio di proporzionalità per determinare il sistema di governo; mentre la gestione del rischio, la revisione interna, l’attività attuariale e quelle esternalizzate sono fatte oggetto di politiche deliberate dall’organo di amministrazione.
Covip, top secret. La riforma rafforza il ruolo della Covip quale istituzione di controllo nel settore previdenziale. Tra le novità, prevede il vincolo del segreto d’ufficio per dipendenti, consulenti ed esperti, per la durata dell’incarico e anche dopo la cessazione. Gli stessi soggetti, inoltre, hanno l’obbligo di riferire alla Covip qualunque irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato perseguibile d’ufficio. Infine, non possono divulgare ad alcuna persona o autorità dati, notizie e informazioni ricevuti in ragione dell’ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che i singoli fondi pensioni non possano essere individuati.

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