SINISTRI

Lo conferma un’ordinanza della Cassazione Civile firmata dal
Presidente Armano Uliana e presentata dal relatore Marco Rossetti

ASSINEWS 300 – settembre 2018

Diversamente da quanto stragiudizialmente avviene per prassi all’interno delle compagnie di assicurazioni, con l’ordinanza n. 12660 del 2018 la VI sezione civile della Cassazione ha ribadito che il terzo trasportato non può testimoniare anche se rinuncia totalmente al risarcimento dei danni, oppure se il diritto è prescritto, perché:

«La vittima di un sinistro stradale è incapace ex Art. 246 del Codice di Procedura Civile a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto”

(Come previsto dalle precedenti sentenze: sez. 3, sentenza n. 19258 del 29/09/2015, Rv. 636973 – 01; nello stesso senso, sez. 3, sentenza n. 16541 del 28/09/2012, Rv. 623759 – 01; sez. 3, sentenza n. 13585 del 21/07/2004, Rv. 575427 – 01; gioverà ricordare che il principio in questione rimonta addirittura a sez. 3, sentenza n. 1580 del 01/06/1974, Rv. 369751 – 01, secondo cui “la configurabilità in capo ad un soggetto di quell’interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev’essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell’interesse; pertanto l’eventuale opponibilità della prescrizione cosi come non potrebbe impedire Lo conferma un’ordinanza della Cassazione Civile firmata dal Presidente Armano Uliana e presentata dal relatore Marco Rossetti la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell’interesse previsto dall’art. 246 codice di procedura civile come causa d’incapacità a testimoniare”».

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