Nell’assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell’ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia l’affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l’azione diretta, ex art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005, nei confronti dell’assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l’azione risarcitoria, ex art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa.

La situazione di apparenza non può che ridondare a esclusivo vantaggio della vittima e non può, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell’interesse proprio del danneggiato venendo a essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla accertata – mancanza di una copertura assicurativa per il veicolo danneggiante.

Va richiamata, al riguardo, una recente pronuncia che ha opportunamente rimarcato la distinzione fra la posizione del danneggiato che faccia valere la situazione di apparenza del contrassegno assicurativo e quella del danneggiato che agisca nei confronti del F.G.V.S. facendo valere un difetto di copertura assicurativa, affermando il principio secondo cui in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell’ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia l’affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l’azione diretta, ex art. 18 l. n. 990 del 1969 (ora art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell’assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l’azione risarcitoria, ex art. 19 l. n. 990 del 1969 (ora art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa (Cass. n. 24069/2017).

Il tutto rilevando che la situazione di apparenza non può che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non può, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell’interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal FGVS per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla – accertata – mancanza di una copertura assicurativa per il veicolo danneggiante.

La sentenza impugnata è dunque viziata – in radice – da un errore di impostazione giuridica che ha orientato la Corte a considerare rilevante una condizione di apparenza circa l’esistenza di una valida polizza assicurativa, che sarebbe stata dirimente nell’ambito di una domanda proposta nei confronti della assicuratrice apparente del responsabile, ma è invece priva di rilevanza in relazione alla domanda proposta nei confronti dell’impresa designata dal F.G.V.S. sul presupposto della carenza della copertura: rispetto a quest’ultima, dovrà dunque accertarsi se gli elementi emersi dall’istruttoria siano idonei a dimostrare il difetto di copertura assicurativa quale presupposto per l’operatività della garanzia del Fondo.

Cassazione civile sez. III, 04/05/2018 n. 10588