IL VOSTRO QUESITO

In caso di disdetta su un contratto rami elementari regolarmente effettuata esistono alla scadenza i 15 giorni di copertura oppure la stesa polizza cessa i suoi effetti alle ore 24,00 del giorno di scadenza? Infine qual è l’appiglio normativo cui fare riferimento?

L’ESPERTO RISPONDE


Il contratto di assicurazione, disdettato nei termini per la sua naturale scadenza, cessa di avere efficacia alle ore 24 del giorno di tale scadenza. Il termine di 15 giorni successivi alla scadenza del periodo di assicurazione contrattualmente convenuto, durante i quali l’assicurazione continua ad essere efficace, trova esclusiva giustificazione nella tacita proroga del contratto, se questo non viene tempestivamente disdettato da una delle parti contraenti con il conseguente obbligo del contraente di adempiere al pagamento del premio. In quest’ultimo caso soltanto il mancato pagamento del premio da parte del contraente, decorsi 15 giorni successivi alla scadenza, determina la sospensione dell’efficacia della garanzia assicurativa, ma non fa venir meno l’obbligo di doverlo corrispondere, salvo il caso che il diritto al premio da parte dell’assicuratore sia caduto in prescrizione.
Quanto detto emerge dal combinato disposto degli articoli 1899 e 1901 del codice civile.
Derogano parzialmente alla sopra descritta disciplina i contratti stipulati in adempimento dell’obbligatoria assicurazione della responsabilità civile auto e i contratti di assicurazione sulla vita.