L’applicabilità alla Pubblica Amministrazione della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. va pur sempre commisurata in relazione alle circostanze concrete; da un lato occorre verificare in concreto l’esistenza di un effettivo potere di controllo e intervento sulla res, dall’altro occorre tenere in debito conto:

  • le caratteristiche della strada
  • le modalità di utilizzo della stessa
  • la peculiare morfologia del terreno
  • eventi atmosferici di eccezionale intensità
  • la formazione improvvisa dell’avvallamento immediatamente prima del sinistro

situazioni tutte che potrebbero aver oggettivamente impedito al Comune la possibilità di esercitare un effettivo controllo sulla strada -eseguendo i necessari lavori di manutenzione od adottando nelle more le misure precauzionali indispensabili a evitare danni agli utenti- così da giustificare la inapplicabilità al Comune della responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 6 luglio 2017 n. 16657