Pagina a cura di Gabriele Ventura

Conto alla rovescia per l’assicurazione obbligatoria degli avvocati. Dall’11 ottobre prossimo, infatti, entra in vigore il decreto ministeriale 22 settembre 2016, che fissa le condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione forense. Gli oltre 260 mila avvocati italiani sono chiamati quindi a stipulare una polizza professionale, qualora non ne abbiano ancora una, o ad aggiornare quella vecchia alle nuove condizioni. Pena: la cancellazione dall’albo. Un business, per le compagnie assicurative, che il portale di comparazione di prezzi, Facile.it, ha stimato in oltre 64 milioni di euro. E che al professionista costerà da 200 a oltre mille euro l’anno, a seconda di fatturato, franchigia, garanzie accessorie. Nel frattempo, il Consiglio nazionale forense, la Cassa e le associazioni di categoria si sono attrezzate con convenzioni ad hoc per minimizzare i costi per gli iscritti, che dovranno coprire anche gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale. Entriamo nel dettaglio.

I costi. L’Rc professionale per avvocati costa in media poco più di 200 euro l’anno, ma varia in base ad alcuni fattori, a partire dal fatturato del professionista. Secondo le simulazioni di Facile.it, con un fatturato annuo di 25 mila euro, un massimale da 350 mila euro, una franchigia da 500 euro, il premio annuo è pari a 205,30 euro. Se il fatturato arriva a 65 mila euro, il massimale a 500 mila euro e la franchigia sempre da 500 euro, il premio sale a 245,20 euro. Un avvocato che invece guadagna fino a 145 mila euro e sceglie un massimale da un milione, pagherà 464,63 euro l’anno. I costi salgono parecchio con l’estensione delle garanzie alle attività di sindaco, revisore e amministratore oltre alla tutela legale. In questo caso, l’avvocato con fatturato annuo fino a 65 mila euro, massimale a 500 mila euro e franchigia da due mila euro, pagherà un premio annuo pari a 604,70 euro. Mentre con fatturato fino a 145 mila euro, massimale a un milione e franchigia sempre a due mila euro, il costo sarà pari a 1.024,58 euro l’anno.

Le regole. Ricordiamo che l’assicurazione, obbligatoria per tutti gli avvocati, sia i singoli professionisti sia i soci o collaboratori di studi associati, deve includere non solo la responsabilità per qualsiasi tipo di danno causato nello svolgimento della propria attività (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro), ma anche quella derivante dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti di questi ultimi. Resta valida, inoltre, la possibilità di estendere la copertura a ogni altra attività che l’avvocato è abilitato a svolgere. In caso di responsabilità congiunta dell’avvocato con altri soggetti (per esempio un consulente tecnico di parte), la polizza dovrà garantire una copertura dell’intero danno, fatto salvo il diritto dell’assicurato di rivalersi nei confronti degli altri soggetti corresponsabili. Il titolare dello studio è anche tenuto a rispondere, in sede civile, di danni cagionati da comportamenti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

Le convenzioni. Il Consiglio nazionale forense ha promosso una gara europea per la stipula di una convenzione per le polizze di responsabilità civile professionale e infortuni (si veda ItaliaOggi del 9 agosto scorso). Lo strumento messo a punto dal Cnf vuole da un lato fornire una soluzione conveniente al professionista non assicurato, dall’altro rappresentare un’alternativa conforme a chi deve rinnovare il contratto. In particolare, è previsto uno sconto per i soggetti iscritti agli ordini che raggiungano predeterminate soglie di adesione, da applicarsi a partire dall’anno successivo. Uno sconto del 5% per la soglia compresa tra il 5 e il 10%, uno sconto del 10 per la soglia tra il 10 e il 20% e uno sconto del 15% per una soglia maggiore del 20%. Cassa forense ha invece siglato convenzioni con Aig/Marsh, Aon/Qbe, Assigeco Lloyd’s, Generali Italia spa, Uia Underwriting insurance agency – Lloyd’s, Unipolsai assicurazioni. Le condizioni generali della polizza Aig, per fare un esempio, prevedono un premio a partire da 140 euro con fatturato tra fino a 15.100 euro, un massimale da 350 mila euro e una franchigia da 350 euro. Aon, invece, offre premi a partire da 160 euro e dispone di oltre 30 combinazioni di massimali a partire da quelli previsti dalle nuove norme. Sono automaticamente incluse attività quali: mediatore civile e commerciale, arbitro rituale o irrituale, liquidatore, curatore fallimentare, commissario straordinario di società, custode giudiziario, delegato alle vendite, consulente tecnico, gestore della crisi da sovraindebitamento, amministratore di sostegno, amministratore di condominio. Generali Italia, infine, prevede la rinuncia della facoltà di recesso da parte della compagnia in caso di sinistro e, per avvocati under 35, l’applicazione di un’agevolazione tariffaria di circa il 50% sul premio annuo della polizza.

Le condizioni dell’assicurazione
a cura di Antonio Ciccia Messina

Ai blocchi di partenza i nuovi obblighi in materia di assicurazioni (responsabilità professionale e infortuni) per gli avvocati. L’11 ottobre 2017 entrerà in vigore il decreto del ministero della giustizia 22 settembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2016, n. 238).

Il decreto scrive le condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato.

Gli avvocati, oltre a dotarsi delle polizze oppure ad aggiornare quelle che già avessero, devono comunicare gli estremi delle polizze all’ordine al quale sono iscritti.

Gli estremi devono essere disponibili senza alcuna formalità presso gli ordini e sono pubblicati sui rispettivi siti internet.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 12 della legge professionale (n. 247/2012), l’avvocato deve far conoscere al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

A questo proposito l’articolo 27 del Codice deontologico di categoria impone al togato di rendere noti al cliente e alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.

La mancata osservanza delle disposizioni sulla copertura assicurativa e sulle comunicazioni dei dati delle polizze costituisce illecito disciplinare.

Rischi professionali. L’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale.

L’assicurazione deve prevedere anche la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

Nel concetto di «attività professionale» sono comprese:

1. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, rituali e irrituali;

2. gli atti a essa preordinati, connessi o consequenziali, come per esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni;

3. la consulenza o assistenza stragiudiziali;

4. la redazione di pareri o contratti;

5. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni o di negoziazione assistita.

L’assicurazione può essere estesa a ogni altra attività.

L’assicurazione, poi, deve coprire la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

La copertura deve riguardare qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

L’assicurazione deve coprire la responsabilità dell’avvocato anche per colpa grave e i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.

Non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dall’assicurazione i collaboratori e i familiari dell’assicurato.

In caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Durata. L’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza.

Recesso. Deve essere escluso espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

In presenza di franchigie e scoperti, l’assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

Premio. Si possono prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

Infortuni. Il decreto in esame prevede l’obbligo di assicurazione a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail.

L’assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea e delle spese mediche.

Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale.

Il decreto prevede le somme assicurate minime: capitale caso morte: euro 100.000,00; capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00; diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00.

Disposizione Transitoria. Le polizze assicurative stipulate prima dell’entrata in vigore del decreto dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni.

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