Conta l’inerenza con l’impresa
Pagina a cura di Sandro Cerato

I premi assicurativi pagati dalle società per assicurare il rischio morte dell’amministratore o di altre figure apicali dell’azienda sono deducibili in quanto inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa. È quanto emerge da due sentenze della Commissione tributaria regionale del Veneto (10/2/2016, n. 216, e 9/11/2016, n. 1183) in cui è stata respinta la tesi dell’amministrazione finanziaria con cui si ritenevano indeducibili i premi pagati in quanto trattasi di prodotti finanziari e non assicurativi. Al fine di inquadrare correttamente la questione, è necessario in primo luogo distinguere due ipotesi di polizze, e più in particolare quelle con beneficiaria la società da quelle con beneficiario l’amministratore (o la figura «chiave»). Come si vedrà meglio in seguito, la Cassazione (sent. 30/12/2009, n. 28004) e l’Agenzia delle entrate (Dre Piemonte) hanno ritenuto che tali premi siano indeducibili in quanto non inerenti alla produzione del reddito. Nel presente intervento focalizza l’attenzione sulle polizze in cui il beneficiario è la società che stipula la polizza per coprire il rischio morte di un amministratore considerato «fondamentale» per la gestione dell’attività della società.

Il punto di partenza è costituito da una corretta interpretazione del principio di inerenza, precisando sin da subito che nel Tuir non è contenuta una definizione di tale principio, poiché l’articolo 109, comma 5, del Tuir si limita a stabilire che la deduzione dei componenti negativi di reddito è condizionata alla riferibilità degli stessi ad attività o beni produttivi di proventi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa. Parte della dottrina, prendendo spunto dalla giurisprudenza che si è formata negli anni (per esempio Cass. 19/4/2013, n. 9554, Cass. 17/3/2008 n. 7340, Cass. 10/10/2014 n. 21450 e Cass. 27/2/2015 n. 4041), ha sostenuto che il principio di inerenza comporta la necessità che i componenti negativi di reddito siano in stretta correlazione con l’attività produttiva di reddito imponibile. Nelle citate sentenze si legge che il costo assume rilievo ai fini della determinazione del reddito d’impresa non tanto in quanto idoneo a produrre direttamente dei ricavi, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre degli utili. In altre parole, affinché un costo sia inerente non deve sussistere un nesso diretto tra la spesa sostenuta e un ricavo dell’impresa, ma è sufficiente che tale costo si correli all’impresa in quanto tale e non sia sostenuto per finalità personali dei soci. La stessa Agenzia delle entrate in diversi documenti di prassi (ris. n. 196/E/2008, ris. n. 158/E/1998 e circ. n. 30/E/1983) ha precisato che il principio di inerenza non è correlato ai ricavi, ma più in generale all’attività d’impresa, con la conseguenza che devono ritenersi deducibili tutti quei costi relativi all’attività e riferiti a operazioni che concorrono a formare il reddito d’impresa.

È bene osservare che per la valutazione dell’inerenza di un costo si deve prescindere da qualsiasi valutazione di opportunità o di necessità di sostenimento della spesa stessa, ovvero dai benefici che possono derivare. Ciò che rileva, infatti, è la riferibilità della spesa all’attività dell’impresa, con la conseguenza che l’analisi non potrà che essere relativa, poiché alcuni costi possono essere inerenti per un’impresa e non per un’altra. Per verificare l’inerenza del premio assicurativo pagato dalla società per assicurare il rischio morte dell’amministratore è dunque necessario verificare che lo stesso produca, anche in via mediata e indiretta, una qualche utilità per l’attività dell’impresa. Da ciò si deve quindi dedurre che il costo è inerente qualora il decesso dell’amministratore (soggetto assicurato) possa effettivamente comportare delle conseguenze economiche negative per la società. Risulta del tutto evidente che in presenza di un amministratore delegato con particolari poteri di gestione, l’eventuale decesso di tale figura può certamente comportare un danno per la società in termini di minor fatturato che deriverebbe dalla morte dello stesso. Poiché, come si è visto in precedenza, l’inerenza presuppone una valutazione relativa, è necessario analizzare anche il contesto in cui tale premio è corrisposto, poiché in una società di grandi dimensioni dotata di un consiglio di amministrazione formato da più persone il venire meno di un componente è meno determinante rispetto a un contesto di società familiari in cui la figura dell’amministratore «titolare» è chiaramente più rilevante. Sul punto si è espressa la Commissione tributaria provinciale di Agrigento con la sentenza 27/4/2015, n. 1840, a proposito di una società di analisi cliniche che aveva stipulato una polizza per coprire il rischio morte di un dipendente chiave per lo svolgimento dell’attività. Nella citata sentenza si legge che «i premi versati per una polizza key man, se la polizza è correttamente strutturata, sono fiscalmente deducibili. L’articolo 109 del nuovo Tuir afferma infatti che sono deducibili le spese riferite alle attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Quindi anche le spese sostenute per salvaguardare l’attività aziendale e tra queste anche le spese assicurative necessarie a coprire i rischi connessi alla perdita di persone fondamentali (key man) per il proseguimento dell’attività, sono deducibili». In senso contrario, come anticipato, si è espressa la Dre del Piemonte che, rispondendo a un quesito nel febbraio 2005, ha stabilito che i costi in questione sarebbero indeducibili in quanto non funzionali alla produzione del reddito.

© Riproduzione riservata
Fonte:
logoitalia oggi7