Il danno per perdita di chances richiede la prova di una buona o non trascurabile probabilità di superare la selezione e non certo la mera possibilità di parteciparvi.

La Vicenda
La Corte d’appello di Milano con sentenza del 2011, confermava il rigetto della domanda proposta da nei confronti della Y S.p.a. diretta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chances, conseguente l’accertata illegittima posticipazione del suo inquadramento nella categoria 8 dal 18.12.95, anziché dal 1.12.91, come giudizialmente riconosciuto, con conseguente impossibilità di partecipare alle selezioni interne del 1995 e 1996 per il passaggio in categoria 9. Riteneva la Corte di merito non provata la probabilità di superamento delle selezioni. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso X, affidato ad unico motivo.

Il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.  civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 103 e 104 del CCNL Ferrovie dello Stato del 18.7.1990 e dell’accordo sindacale nazionale in data 25 marzo 1993, oltre ad omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.).

Egli lamenta che la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere non provata la probabilità di positivo superamento della selezione senza adeguatamente valutare che, oltre ai tre anni di anzianità in categoria 8 infine riconosciutigli, egli era in possesso di diploma di perito industriale e che seppure era vero che alla selezione parteciparono alcune centinaia di candidati per 39 posti disponibili e che dopo una prima selezione di idoneità era prevista una valutazione discrezionale del dirigente diretto.

Per tale ragione nessuna prognosi poteva farsi sulle reali chances di ciascun candidato, doveva comunque accertarsi che, per il possesso del diploma e la conoscenza delle lingue, egli avrebbe potuto partecipare alle selezioni in una posizione di partenza almeno pari a quella degli altri candidati, se non superiore.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata ordinanza n. 20408/2017 ha ritenuto il motivo non fondato ed ha rigettato il ricorso.

Precisa la Suprema Corte che il motivo è infondato sia perché si risolve in una richiesta di valutazione dei fatti inammissibile nel giudizio di legittimità sia, in secondo luogo, in quanto non chiarisce, come già evidenziato dalla sentenza impugnata, i parametri di riferimento in base ai quali poter valutare le probabilità di successo, se non attraverso la riproduzione fotostatica di alcune pagine del c.c.n.l. e dell’accordo sindacale del 1993, affidando in tal modo alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Corte di Cassazione, 7 febbraio 2012 n. 1716).

Va qui, comunque riaffermato, precisa ancora la Cassazione che in ogni caso il danno per perdita di chances richiede la prova di una buona (o non trascurabile, (Corte di Cassazione, sentenza n. 852\2006) probabilità di superare la selezione e non certo la mera possibilità di parteciparvi.

Cassazione civile sez. lav., 25/08/2017 n. 20408