La compensazione dovuta ai passeggeri in caso di cancellazione del volo con coincidenza o in caso di ritardo prolungato deve essere calcolata in funzione della
distanza radiale tra gli aeroporti di partenza e di arrivo. Il fatto che la distanza effettivamente percorsa da tale volo sia, in ragione della coincidenza,
superiore alla distanza tra gli aeroporti di partenza e di arrivo non incide sul calcolo della compensazione. Così la Corte di giustizia europea nella sentenza nella causa C-559/16, Birgit Bossen, Anja Bossen e Gudula Gräßmann/Brussels Airlines SA/NV, depositata ieri. Protagoniste della vicenda tre passeggere che si sono
recate da Roma ad Amburgo via Bruxelles mediante un volo operato dalla Brussels Airlines.
Essendo il loro volo atterrato ad Amburgo con un ritardo di tre ore e 50 minuti rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto, esse hanno adito il
Tribunale circoscrizionale di Amburgo, al fine di ricevere la compensazioe pecuniaria prevista dall’Unione europea con il regolamento (Ce) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004. Tale regolamento, così come interpretato dalla Corte di giustizia, dispone che, in caso di ritardo di tre o più ore, i passeggeri hanno diritto a una compensazione di 250 euro per i voli inferiori o pari a 1.500 chilometri e di 400 euro per i voli superiori ai 1.500 chilometri che collegano due Stati membri. L’Amtsgericht Hamburg ha chiesto alla Corte se, in caso di volo con coincidenza, la distanza totale del volo corrisponda alla distanza tra l’aeroporto di partenza e l’aeroporto di arrivo (ossia, nel caso di specie, 1.326 km tra Roma e Amburgo), o invece se debba essere calcolata in funzione della distanza effettivamente percorsa (ossia, nel caso di specie, 1 656 km, vale a dire 1.173 km per la distanza tra Roma e Bruxelles e 483 km per quella tra Bruxelles e Amburgo). Dalla risposta a tale questione dipende ovviamente l’importo della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri. La Corte, come spiega una nota uffciale, constata, innanzitutto, che il regolamento non distingue a seconda che i pas-sggeri interessati raggiungano la loro destinazione finale tramite un volo diretto o un volo con coincidenza. In entrambi i
casi, i passeggeri devono essere trattati in modo uguale in sede di calcolo dell’importo della compensazione pecuniaria. I diversi scaglioni di compensazione pecuniaria previsti dal regolamento rispecchiano le differenze dell’entità del disagio che i passeggeri subiscono per non avere la possibilità di riorganizzare liberamente il
proprio spostamento ed evitare dunque la perdita di tempo legata all’annullamento del loro volo o al ritardo prolungato. La Corte ritiene che il tipo di volo (volo diretto o volo con coincidenza) non incida sull’entità del disagio subito dai passeggeri. Di conseguenza, nella determinazione dell’importo della compensazione pecuniaria in caso di volo con coincidenza, si deve tenere in considerazione soltanto la distanza radiale (quella che congiunge più direttamente punto a punto) che un volo diretto percorrerebbe tra l’aeroporto di partenza e l’aeroporto di arrivo. Il fatto che la distanza effettivamente percorsa sia, in ragione della coincidenza, superiore alla distanza tra gli aeroporti di partenza e di arrivo non incide sul calcolo della compensazione.
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