IL VOSTRO QUESITO

E’ possibile che una società in nome collettivo, contraente di una polizza incendio/furto sull’attività, possa esercitare la facoltà di recedere dal contratto a seguito di un sinistro? Una compagnia leader del mercato assicurativo ha rifiutato la disdetta motivandola con la precisazione che l’assicurato non è un consumatore ma una snc

L’ESPERTO RISPONDE


Per meglio chiarire i termini del quesito propostoci riportiamo il testo della clausola prevista dalle condizioni di assicurazione predisposte dall’impresa di assicurazioni contenuta nel contratto al quale Lei ha fatto riferimento:
“Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’indennizzo l’impresa avrà diritto di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’impresa al contraente, qualora quest’ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. 06.09.2005, n. 206”.
Ciò premesso va ulteriormente osservato che per “consumatore” ai sensi dell’art. 3 del Codice del consumo si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale …”.
Fatte queste premesse, se contraente della polizza è una società in nome collettivo, si deve anzitutto escludere che essa possa invocare la reciprocità del diritto a recedere dal contratto, se all’atto della sottoscrizione della polizza ha approvato espressamente per iscritto l’indubbia vessatorietà della clausola, che consente alla sola impresa di assicurazione di recedere dal contratto in caso di sinistro. L’art. 1341 del Codice civile al secondo comma, infatti, prevede fra l’altro, che la facoltà di recedere dal contratto contemplata dalle condizioni generali di contratto predisposta da uno dei contraenti non ha effetto, se non è specificamente approvata per iscritto dall’altro contraente, il quale, invece, ha espressamente approvato tale vessatoria condizione, rendendola legittima.
Che poi sul mercato si possano riscontrare condizioni generali di assicurazione che concedono la facoltà di recesso in caso di sinistro anche al contraente, a prescindere dalla sua veste di imprenditore o di consumatore, è un dato di fatto.