di Valerio Stroppa

L’assicurazione deve coprire la responsabilità del professionista anche se non si sa chi, all’interno del suo studio, abbia commesso l’errore che ha causato il danno al cliente. L’importante, affinché la compagnia risponda del sinistro, è che la condotta rientri nell’ambito dell’attività individuata dalla polizza come risarcibile. Ad affermarlo è la 3ª sezione civile della Cassazione con sentenza n. 22339/17, depositata ieri. Il caso vedeva coinvolto un commercialista, raggiunto da una richiesta di risarcimento da parte di una società (che gli aveva affidato la domiciliazione della corrispondenza) per aver smarrito alcune raccomandate riguardanti una cessione del credito. L’azienda, ignara del cambio di creditore, aveva perciò pagato erroneamente il dovuto all’originario fornitore, dovendo poi versare nuovamente la somma alla banca cessionaria. Il consulente chiamava in causa l’assicurazione, con la quale aveva stipulato una polizza sui rischi professionali. Il commercialista, tuttavia, non era stato in grado di indicare chi fosse stato, all’interno dello studio, il responsabile della mancata presa in consegna delle raccomandate. Ciò non rileva ai fini della risarcibilità del danno. Per far scattare la manleva, la condotta deve rientrare nel rischio risarcibile. Dopodiché, la polizza opera ogni volta che il sinistro viene causato dal professionista «direttamente, attraverso l’attività professionale carente, o indirettamente, per carenze organizzative o di diligenza del proprio studio (del quale egli risponde)».
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