di Teresa Campo
Ennesimi chiarimenti di Banca d’Italia sulla nuova disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori. L’istituto aveva già reso note le linee guida per interpretare la direttiva europea, ma ora un ulteriore documento risponde ai dubbi e domande più frequenti degli operatori, quesiti che spaziano dal ruolo dei mediatori alla pubblicità dei prodotti fino alle polizze legate ai mutui casa. E proprio agenti e mediatori creditizi sono l’oggetto di uno dei quesiti più frequenti. A queste figure spetta infatti il compito di raccogliere informazioni sull’aspirante mutuatario e di istruire la pratica relativa. Per questa ragione alcuni temevano che la direttiva lasciasse loro autonomia circa la valutazione del merito di credito e quindi l’erogazione del mutuo, autonomia che invece non c’è. La decisione spetta infatti esclusivamente alla banca, che è il soggetto che eroga il finanziamento e che quindi se ne assume interamente il rischio. Insomma, nessun timore che soggetti terzi possano avviare una nuova stagione di mutui subprime. Un altro tema dibattuto riguarda la pubblicità dei mutui. La nuova normativa impone che negli annunci si dia massima evidenza al Taeg (l’indicatore di tasso di interesse di un’operazione di finanziamento) e che in generale debbano essere riportate tutte le informazioni di base, magari mediante un esempio rappresentativo. Si temeva in questo caso che l’obbligo di esemplificare tutte le condizioni si trasformasse in qualcosa di ingestibile, ma Bankitalia ha ribadito che l’importante è che venga fornito il Taeg e che questo venga riportato con rilevanza almeno pari a quella delle altre informazioni indicate. Altre condizioni andranno riportate solo in casi particolari, come i mutui per ristrutturazioni subordinati allo stadio avanzamento lavori o quelli legati alle aste che, poiché non si conosce il valore finale dell’immobile e quindi anche quello totale del finanziamento, potrebbero subire mutamenti nel tempo, un tempo peraltro non prevedibile: in questo caso a ogni variazione di condizioni dovrà essere fornito al mutuatario un nuovo Pies (Prospetto informativo standardizzato europeo) ovviamente aggiornato.
I chiarimenti di Bankitalia affrontano poi lo spinoso tema della consulenza. Assodato il fatto che quest’attività debba essere nettamente separata da quella di vendita di un mutuo, rimaneva il dubbio che nel momento in cui si forniscono al cliente tutte le informazioni relative al prodotto, si sconfini comunque nella consulenza. Sotto accusa era in particolare una frase della direttiva: «Avendo valutato le sue esigenze e la sua situazione raccomandiamo (o non raccomandiamo) questo contratto di credito. Tuttavia in funzione delle risposte da lei fornite, le diamo informazioni su questo contratto affinché possa fare una scelta consapevole». La parola «raccomandiamo» insomma destava non poche preoccupazioni, fugate però dall’istituto di vigilanza, che ricorda anche che il documento ha l’obiettivo di massima armonizzazione a livello europeo e pertanto non può essere modificato in sede nazionale. Sul tema polizze legate al mutuo invece ha fatto chiarezza l’ultimo Ddl concorrenza: gli istituti non saranno più tenuti a fornire almeno altri due preventivi insieme a quello della polizza da loro proposta. Il consumatore potrà scegliere liberamente sul mercato il prodotto preferito. (riproduzione riservata)
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