Di Simone Rizzo e Fabio Furgiuele.

All’interno di questo numero di “Benchmark & Clausole” confrontiamo i contenuti della clausola di rinuncia all’azione di rivalsa presente nella sezione danni materiali delle polizze multirischio rivolte alle PMI delle sette principali compagnie assicurative nazionali ed internazionali:

  • UnipolSai Assicurazioni
  • Allianz
  • Zurich Insurance
  • Reale Mutua
  • Generali Italia
  • Aviva
  • Groupama

Precisiamo che l’ordine indicato nelle successive tabelle non rispecchia la precedente classifica.

Art. 1916. Diritto di surrogazione dell’assicuratore.
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali

 

Nelle tabelle di comparazione abbiamo indicato con il colore verde le migliori condizioni a favore dell’assicurato e con il colore giallo le aree di attenzione di cui l’assicurato dovrebbe essere sempre informato prima della sottoscrizione del contratto.

Principio indennitario
Il principio secondo il quale l’assicurazione deve tenere indenne l’assicurato dal danno patito e non può invece rappresentare una fonte di profitto per il danneggiato.

 

Il Diritto di surrogazione dell’assicuratore

La surrogazione è l’azione tramite cui un terzo si sostituisce nei diritti del creditore verso un debitore, per effetto del pagamento del debito da parte del terzo stesso.

L’articolo 1916 del Codice Civile prevede per l’assicuratore che abbia pagato un danno la possibilità di sostituirsi all’assicurato nei diritti di rivalsa che quest’ultimo hai nei confronti dei responsabili del danno stesso.

L’azione di surrogazione nel rapporto triangolare assicurato/assicuratore/responsabile è uno dei pilastri dell’attività assicurativa in quanto garantisce l’applicazione del principio indennitario, evitando che l’assicurato percepisca un indennizzo dall’assicurazione e anche un risarcimento dal responsabile del danno, conseguendo pertanto un illecito arricchimento.

Con riferimento alle coperture contro i danni materiali, le compagnie prevedono generalmente una deroga al principio di surrogazione previsto dall’articolo 1916 del Codice Civile: la clausola di rinuncia all’azione di rivalsa.

Tale clausola prevede, in linea generale, la rinuncia della compagnia al diritto di surrogazione nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili, ove l’assicurato rinunci a chiedere il risarcimento dei danni al diretto responsabile.

L’analisi che segue ha la finalità di individuare le peculiarità riscontrate nel confronto delle clausole di rinuncia all’azione di rivalsa e in particolare quali sono i soggetti verso cui le compagnie escludono tale azione.

La clausola di rinuncia all’azione di rivalsa

Con riferimento alla sezione danni materiali delle polizze multirischio rivolte alle PMI, come ad esempio la sezione incendio, l’analisi compiuta ha rilevato che le compagnie assicurative modulano la portata della rinuncia alla rivalsa in modo diverso, facendo leva sulle categorie di soggetti verso i quali escludono tale azione.

Due compagnie su sette escludono l’azione di rivalsa verso i soggetti terzi in generale. Il termine utilizzato, siccome in polizza non è presente una definizione di Terzi, conferisce alla clausola la massima estensione in quanto viene esclusa integralmente la possibilità della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dei responsabili del danno patito dall’assicurato.

Le altre cinque compagnie assicurative prevedono invece un elenco di soggetti, tra i quali:

a) Persone delle quali l’assicurato deve rispondere: quattro compagnie di queste cinque rinunciano ad esercitare il diritto di rivalsa verso le persone delle quali l’assicurato deve rispondere in termini di legge. In via esemplificativa all’interno di questa categoria di soggetti troviamo i dipendenti addetti all’attività assicurata.

b) Società controllate, collegate, consociate e controllanti: tutte e cinque le compagnie escludono l’azione di rivalsa verso le società controllate, collegate e consociate del gruppo aziendale dell’impresa assicurata, ma solo due di queste estendono la rinuncia alle società controllanti.

c) Clienti e fornitori dell’impresa: quattro delle cinque compagnie prevedono in polizza la rinuncia all’azione di rivalsa verso i clienti dell’impresa, solo tre invece estendono la rinuncia anche ai fornitori dell’impresa assicurata.

d) Famigliari: l’articolo 1916 del Codice Civile prevede l’inapplicabilità del diritto di surroga dell’assicuratore nei casi in cui il “danno è causato dai figli, ascendenti, altri parenti o affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici”; l’intento è quello di evitare che gli effetti negativi dell’azione di surroga ricadano direttamente o indirettamente sulla figura dell’assicurato danneggiato, rendendo inutile l’assicurazione. Ciò premesso, una compagnia assicurativa precisa comunque nella clausola che non effettuerà rivalsa verso i Famigliari del contraente/assicurato, peraltro non fornendo una definizione certa del termine Famigliari ed esponendosi pertanto al rischio di una interpretazione estensiva a favore dell’assicurato in caso di dubbi.

e) Soci e Amministratori: una sola compagnia delle cinque integra la categoria dei soggetti esclusi dall’azione di rivalsa con l’inserimento dei soci e degli amministratori dell’impresa assicurata.

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Si rileva che una compagnia mantiene il diritto all’azione di surrogazione nei casi in cui l’assicurato – o i soggetti verso i quali l’assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa – risultino garantiti da altri contratti assicurativi per il medesimo danno.

Un’altra compagnia prevede invece una prescrizione penalizzante che pregiudica il diritto dell’assicurato che non faccia pervenire alla compagnia assicuratrice, entro 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro, una richiesta motivata di rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Conclusione

La clausola di rinuncia alla rivalsa che deroga alla regola generale prevista dall’art. 1916 del Codice Civile è un importante strumento che – ove ben gestito – può essere utile alle compagnie assicurative per offrire una copertura completa, in grado di tutelare la continuità dell’azienda assicurata.

In taluni casi, infatti, una azione di rivalsa verso un cliente o un fornitore potrebbe pregiudicare il business aziendale, come anche una rivalsa verso i soci, gli amministratori e i dipendenti potrebbe compromettere la stabilità della governance.

Si suggerisce al lettore di prestare attenzione all’elenco dei soggetti esclusi dall’azione di rivalsa, indicando al proprio assicurato i rischi e i benefici che tale deroga potrebbe generare sulla sua attività d’impresa in caso di sinistro. Una deroga particolarmente ampia potrà essere valorizzata con il fine di migliorare il rapporto tra Compagnia, Cliente e Intermediario e sarà inoltre una leva nelle mani dell’impresa assicurata che potrà utilizzare il contratto assicurativo come meccanismo fiduciario nei confronti dei soggetti interni (amministratori, soci, dipendenti…) ed esterni all’attività d’impresa (clienti e fornitori).