Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni da cui sia derivato un evento produttivo di lesioni corporali che abbiano determinato ricoveri ospedalieri, invalidità temporanea totale o parziale, postumi invalidanti di carattere permanente o la morte dell’infortunato, la fattispecie costitutiva del diritto all’indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l’evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa con la conseguenza che è da questo momento, piuttosto che da quello dell’infortunio, che decorre la prescrizione del diritto dell’assicurato, ai sensi dell’art. 2952 cod. civ.
Pertanto, l’assicuratore che intende oppone la prescrizione del diritto fatto valere dall’assicurato ha l’onere di provare non la data del sinistro ma quella in cui si è manifestato l’evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e dalla quale, quindi, il diritto avrebbe potuto essere fatto valere nei suoi confronti.
Con riferimento all’invalidità permanente, il termine iniziale di prescrizione va individuato nel momento del verificarsi in modo concreto di un fatto e fenomeno, già divenuto realtà obiettiva; è dunque al dato obiettivo del sorgere dell’invalidità permanente indennizzabile che deve farsi riferimento, prescindendo da circostanze estrinseche quali l’invio, in sequenza, di certificati medici da parte dell’infortunato attestanti la necessità di cure, che somministra elementi equivoci circa l’esistenza o meno dello stato invalidante; l’invio di certificati medici, infatti, potrebbe sia indicare un processo evolutivo morboso in atto non ancora concretatosi nell’invalidità indennizzabile, ma che al suo esito porta ad evidenza tale stato; sia, al contrario, rappresentare una situazione nella quale si manifesta un progressivo aggravamento dell’invalidità, già in atto; sia, infine, dimostrare l’esistenza di uno stato morboso non concretizzante invalidità permanente, che potrebbe sorgere anche in epoca successiva o non sorgere affatto.
La previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all’indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, secondo comma, cod. civ., a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo, in tal modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta di indennizzo sia dilazionata all’infinito.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 15 luglio 2016 n. 14420