È valido ed efficace il recesso dell’assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, avvenuto ai sensi dell’art. 5, comma quarto del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, e perfezionatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione.
L’art. 5, comma quarto del d.l. 31.1.2007 n. 7, nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, recitava: “al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”.
La legge di conversione del suddetto decreto aggiunse un periodo alla norma sopra trascritta, che assunse perciò la seguente forma: “Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni”.
È dunque evidente che la norma contenuta nel testo originario del decreto legge consisteva in una fattispecie astratta così costituita:
a) un precetto composto di due elementi, ovvero:
1) la stipula di una assicurazione pluriennale;
2) la comunicazione del recesso dell’assicurato con anticipo di 60 giorni sulla scadenza;
b) una sanzione rappresentata dalla liceità del recesso dell’assicurato.
La legge di conversione ha lasciato immutata questa previsione, aggiungendo un terzo elemento alla fattispecie astratta: ovvero la esistenza in vita (sic) del contratto da almeno tre anni al momento del recesso dell’assicurato.
La legge 40/07 non ha né sostituito, né abrogato la previsione astratta di cui all’art. 5, comma quarto del d.l. 7/07; l’ha semplicemente modificata, aggiungendo un terzo elemento (durata triennale del contratto) ai due che già componevano la fattispecie astratta introdotta dal decreto-legge.
Si è trattato dunque d’un emendamento modificativo, come tale avente efficacia ex nunc.
Come accennato, il comma quarto ultimo periodo dell’art. 5 del d.l. 7/07, come modificato dalla legge di conversione, ha operato un distinguo tra contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, e contratti stipulati prima.
Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, si è attribuita all’assicurato la facoltà di recedere liberamente dai contratti pluriennali, col solo obbligo del preavviso di 60 giorni.
Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, la medesima facoltà è stata subordinata, oltre che al preavviso di 60 giorni, anche alla condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.
Una previsione così costruita può avere un solo significato: ovvero la salvezza degli effetti dei recessi avvenuti nella vigenza del d.l. 7/07.
E infatti:
a) là dove stabilisce che il recesso è consentito, per i contratti stipulati prima della legge di conversione, quando la polizza abbia già avuto una durata almeno triennale, la legge presuppone che esista un contratto e che sia in corso, giacché non avrebbe senso accordare il diritto di recedere da… un contratto già risolto; da ciò consegue che la norma contenuta nella legge di conversione non riguarda e non si applica ai contratti già risolti;
b) la norma introdotta dalla legge di conversione, in mancanza di qualsiasi diversa previsione, si applica dal momento della sua entrata in vigore, ovvero dal 3.4.2007. Essa, infatti, nulla stabilisce per i recessi già perfezionatisi prima della sua entrata in vigore: si limita a stabilire che, d’ora innanzi, il recesso dell’assicurato è consentito solo se il contratto stato stipulato da almeno tre anni.
Da ciò consegue che l’art. 5, comma quarto secondo periodo, del d.l. 7/07, come introdotto dalla legge 40/07, costituisce un regolamento implicito dei recessi avvenuti sotto la vigenza del d.l. 7/07 e prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, distinguendo tre ipotesi:
a) contratti stipulati prima della l. 40/07, e per i quali era già avvenuto il recesso dell’assicurato ai sensi dell’art. 7/07: per tali contratti il legislatore nulla ha formalmente disposto, implicitamente ammettendo la validità del recesso;
b) contratti stipulati prima della l. 40/07 ed ancora vigenti; per tali contratti il legislatore ha accordato la facoltà di recesso all’assicurato con il limite del decorso del triennio dalla stipula del contratto;
(c) contratti stipulati dopo la l. 40/07, per i quali vi è piena facoltà di recesso dell’assicurato solo obbligo di preavviso di 60 giorni (Cassazione civile sez. III, 10/05/2016 n. 9386).