L’attività di equitazione viene notoriamente annoverata tra le attività pericolose e sussunta nell’art. 2050 c.c.; ma se la cavallerizza è esperta, la medesima attività rientra tra i danni cagionati dagli animali ex art. 2052 c.c.

Cassazione civile sez. III, 16/06/2016 n. 12392