In caso di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione, laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale.
In caso di trasferimento degli obblighi di garanzia su persona diversa dal proprietario, la responsabilità di questi residua nel caso in cui lo stesso sia in concreto tuttora in grado di esercitare il potere di controllo, ovvero nel caso in cui abbia affidato l’animale a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia o di contenerne il naturale slancio.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 19 luglio 2016 n. 30548